DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2012
Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 7 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». Deroga
al patto di stabilita' interno. (12A09104)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione
compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni
di cui al medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del
2011 con i quali sono definite le modalita' di calcolo dell'obiettivo
di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista,
attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del
patto di stabilita' interno;
Visto il comma 17 dell'art. 32 della citata legge n. 183 del 2011
che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi 138 e
140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di
patto regionalizzato verticale;
Visto il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le Regioni, escluse la
Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei
pagamenti in conto capitale e, contestualmente, per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in
termini di cassa o di competenza (Patto regionale verticale);
Visto il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010,
come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del predetto
decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede che, ai fini
dell'applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarano all'ANCI,
all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita'
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le
Regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 volto a disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;
Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto-legge n. 74 del
2012 che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita',
prevede, per l'anno 2012, che su proposta dei Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012,
gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cui all'art. 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74/2012 sono migliorati in
modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un
importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della Regione
Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle
Regioni Lombardia e Veneto;
Vista la proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Veneto e Lombardia formulata con le note n. CR.2012.0000093 del 29
giugno, n. 792/CP.52.00000.200 del 29 giugno 2012, n. A1.2012.0057820
del 2 luglio 2012;
Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 7 del
decreto-legge n. 74 del 2012, all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per definire i criteri e le modalita'
operative in base ai quali procedere alla rimodulazione degli
obiettivi dei predetti enti;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno
dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, sono ridotti con le procedure previste per il cosiddetto
patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'art.
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite massimo di 40
milioni di euro per i comuni della Regione Emilia Romagna, di 5
milioni di euro per i comuni della Regione Lombardia e di 5 milioni
di euro per i comuni della Regione Veneto.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni nei
limiti di cui al comma 1, non peggiorano contestualmente il proprio
obiettivo. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono
essere utilizzati per le finalita' di cui al presente decreto anche
per sostenere spese correnti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento