La precisazione è di rilievo per gli enti locali in quanto l’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 prevede, per i lavori pubblici, che le stazioni appaltanti aumentino il prezzo chiuso dei lavori ancora da eseguire di una percentuale, calcolata sul differenziale tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell’anno precedente, che si applica solo se superiore al 2 %.
Decreto ministeriale: differenziale sul tasso di inflazione, non ci sono variazioni
Nella G.U. n. 80 del 5 aprile è stato pubblicato il D.M. 27 marzo 2024, con cui il Ministero infrastrutture e trasporti attesta che non si sono verificati scostamenti superiori al 2 % tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 2023
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