Decreto legge semplificazioni. Ripartizione del disavanzo da stralcio dei crediti tributari

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno concluso l’iter degli emendamenti del decreto legge semplificazioni  Tra gli emendamenti proposti è previsto anche la possibilità di una ripartizione in cinque annualità, in quote costanti, del disavanzo…

29 Gennaio 2019
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Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno concluso l’iter degli emendamenti del decreto legge semplificazioni che saranno proposti per la sua conversione in legge. Tra gli emendamenti proposti è previsto anche la possibilità di una ripartizione in cinque annualità, in quote costanti, del disavanzo nascente dall’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La ripartizione del disavanzo da crediti tributari stralciati

L’emendamento approvato al decreto legge semplificazioni prevede che “I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”.

Si ricorda come l’art.4 del d.l. n.119/2018 (decreto fiscale 2019) ha previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L’ANCI ha in più occasioni, anche alla luce delle disposizioni della legge di bilancio 2019, ha chiesto al Governo di riaprire la possibilità, da parte degli enti locali che hanno mantenuto tali crediti, per mancata comunicazione di inesigibilità, nei propri bilanci in tale periodo di annullamento automatico (2000-2021), la possibilità di riaprire per tali crediti il riaccertamento straordinario dei residui permettendo agli enti locali di beneficiare del disavanzo con ripartizione in un periodo di trent’anni previsto dal DM 20 maggio 2015. L’ANCI ha, inoltre, evidenziato che:

  • sotto il profilo ordinamentale e di principio, la legge interviene direttamente e senza compensazione su crediti di spettanza locale e in particolare dei Comuni, mentre è indubbio che almeno una parte, anche piccola delle quote in questione può tuttora essere oggetto di riscossione;
  • sotto il profilo finanziario, va in primo luogo sottolineato che i carichi a ruolo di basso importo sono per la gran parte di spettanza comunale. Si stima un complesso di annullamenti valutabile tra i 3 e i 5 miliardi di euro, sulla base delle iscrizioni a ruolo del periodo considerato e dalle percentuali di annullamento/sgravio e pagamento osservate nel tempo;
  • Non tutte le cancellazioni in questione concorrono alla formazione degli equilibri contabili, soprattutto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui del 2015 e della formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tuttavia, una parte non trascurabile di enti ha mantenuto a residuo i carichi iscritti a ruolo, in quanto formalmente “coltivati” dal concessionario fino alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità. Un intervento ope legis, senza certezze sugli effetti e senza eventuali contropartite a supporto degli squilibri generati, metterebbe a rischio fasce di enti in tensione finanziaria, che hanno storicamente accertato le entrate iscritte a ruolo (e non i relativi incassi), che possono inoltre aver avuto difficoltà di attuazione del riaccertamento straordinario.

La soluzione dell’emendamento

Con il citato emendamento si autorizzano gli enti locali a ripartire l’eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di cinque annualità, a quote costanti. Avuto riguardo all’importo del disavanzo, oggetto del ripiano, il medesimo non può essere in ogni caso superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati, per effetto dell’operazione di stralcio, al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

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