Debito fuori bilancio. Il Segretario indica il responsabile finanziario per il mancato impegno contabile

Approfondimento di V. Giannotti

La giunta comunale aveva approvato una deliberazione di assegnazione di un servizio, dando mandato al responsabile finanziario, di adottare appositi provvedimenti per l’affidamento e la liquidazioni degli importi dovuti per il servizio da svolgere. Non avendo nessuno proceduto nel tempo al pagamento dell’importo dovuto per il servizio affidato, la Società a seguito di contenzioso otteneva il precetto al decreto ingiuntivo, tanto che successivamente il Consiglio comunale riconosceva l’importo complessivo dovuto qualificandolo quale debito fuori bilancio. La Procura della Corte dei conti chiedeva chiarimenti sul citato debito e, a seguito della ricognizione, il Segretario individuava il responsabile dei servizi finanziari che a suo dire non aveva proceduto ad impegnare la relativa somma in bilancio, nonostante a ciò delegato dall’organo esecutivo. La Procura procedeva con la citazione in giudizio del citato responsabile finanziario per danno erariale per le maggiori somme pagate dal Comune per interessi ed accessori. Secondo la Procura al responsabile finanziario andava imputata la colpa grave in quanto, nonostante fosse stato appositamente incaricato dalla Giunta Comunale, lo stesso non aveva proceduto all’iscrizione dell’impegno contabile, fatto questo che aveva condotto il Consiglio comunale al riconoscimento della citata somma. A seguito del rinvio a giudizio, non essendosi avvalso il convenuto del decreto monitorio proposto, la causa veniva decisa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con la sentenza 31/01/2017 n.7, qui di seguito commentata.

Le motivazioni dei giudici contabili

Rileva in via preliminare il Collegio contabile come al fine della sussistenza degli elementi che integrano il danno erariale sia necessario precisare gli elementi della responsabilità amministrativa, che sono elementi tipici. In particolare, è necessario individuare una sequenza logica che parta da un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, ne chiarisca il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, individui il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile che sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

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