Debiti fuori bilancio per i legali interni

ItaliaOggi
18 Maggio 2021
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di Vincenzo Giannotti

Le indicazioni dei giudici contabili abruzzesi
Lo stanziamento per il pagamento dei compensi alle avvocature interne, in presenza di cause vittoriose con spese compensate, può avvenire solo se vi sia stata iscrizione nella parte variabile del fondo integrativo. In presenza di compensi superiori a quelli stanziati, l’ente ha due scelte per ricondurre la spesa alle regole del bilancio. La prima è quella di procedere mediante una variazione di bilancio adeguando in aumento l’importo nell’anno di competenza.
La seconda scelta, in assenza del riallineamento nell’anno, è quella di utilizzare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per l’Abruzzo (deliberazione n.166/2021). Un sindaco, in merito all’erogazione dei compensi delle avvocature interne, ha chiesto ai giudici contabili, in caso di cause vittoriose con spese compensate, come debba essere contabilmente trattato un eventuale disallineamento tra previsione di uno stanziamento incerto e i compensi effettivamente maturati. Inoltre, qualora non dovesse coincidere lo stanziamento con l’anno in cui la sentenza sia passata in giudicato, se fosse possibile utilizzare il medesimo stanziamento eventualmente aumentando il fondo dell’anno successivo. In via preliminare, in presenza di una obbligazione divenuta esigibile nell’anno successivo, i principi contabili sono chiari nell’indicare che lo stanziamento inizialmente previsto debba confl uire nel risultato di amministrazione, vincolato alla spesa quando la medesima diventerà esigibile. Lo stanziamento dovrà, quindi, obbligatoriamente transitare nella parte variabile del fondo integrativo dell’anno successivo facendo applicazione dell’avanzo vincolato per potere poi essere erogato, quando la sentenza sarà passata in giudicato, all’avvocato nell’anno di esigibilità, fermo restando il limite puntuale del compenso professionale erogato con il suo trattamento individuale. Quest’ultimo sarà dato dalla somma del trattamento tabellare e degli importi eventualmente ricevuti a titolo di onorari professionali nel precedente esercizio (tra le tante Corte d’Appello di Milano, sez. lavoro, sent.n.894 del 2019). In presenza di un importo insuffi ciente stanziato nel fondo e in caso di disallineamento temporale della sua esigibilità, dovranno essere seguite le regole del bilancio non potendosi violare i principi di certezza, trasparenza, annualità ed integrità.
In altri termini, la spesa potrà ritenersi ammissibile solo se preventivata nell’anno. Il maggiore importo, quindi, dovrà essere trattato applicando gli ordinari istituti ai quali l’ente ricorre per allineare le previsioni di spesa allorché le stesse risultino insuffi cienti: vale a dire, con una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell’esercizio annuale; altrimenti, con un riconoscimento del debito fuori bilancio. In entrambe le ipotesi, le risorse dovranno comunque transitare per il fondo per il trattamento accessorio dedicato dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile. Infi ne, in merito alla domanda sulla necessaria negoziazione del maggiore importo con le organizzazione sindacali, il Collegio contabile ha ritenuto che i compensi relativi alle spese compensate devono essere posti al di fuori delle limitazioni dei fondi del salario accessorio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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