Esiste o meno un limite di importi dei debiti fuori bilancio da inviare alla Procura della Corte dei conti, è la domanda che ha dovuto rispondere la Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n.13/2021) ad un ente locale che si è difeso precisando che i debiti fuori bilancio contratti si riferissero ad importi inferiori ai 5.000 euro e che nessun debito, oggetto di riconoscimento, è risultato superiore al limite di euro 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.
La verifica della Corte dei conti
A seguito di verifica dei conti di une ente locale sono emersi numerosi debiti fuori bilancio, nonostante che, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, non risultassero debiti fuori bilancio sulla base delle attestazioni rilasciate dai Responsabili di servizi. Solo successivamente agli equilibri di bilancio, nel corso dei mesi di novembre e dicembre, il Comune provvedeva al riconoscimento dei citati debiti. Dal dettaglio è emerso che, la maggioranza di detti debiti fuori bilancio, siano stati determinati dalla mancata adozione di innumerevoli provvedimenti di impegno. Il magistrato istruttore ha, pertanto chiesto all’ente chiarimenti in merito.
La difesa dell’ente
L’Ente ha dichiarato che, successivamente all’approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio la nuova Amministrazione, appena insediatasi, ha chiesto ai Responsabili di servizio una più approfondita ricerca di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ex art. 194 del TUEL. All’esito della predetta verifica sono emerse le fattispecie oggetto di riconoscimento. I debiti riconosciuti hanno riguardato, per la quasi totalità, l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 e, in ogni caso, nessun debito oggetto di riconoscimento risultava superiore al limite di euro 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. La questione è giunta al Collegio contabile che, oltre a richiamare l’ente alla scrupolosa osservanza del combinato disposto degli artt. 49, 153, comma 5, e 191 D. Lgs. 267/2000, si è soffermo sulla coerenza della normativa sui debiti fuori bilancio di importo inferiore alla normativa sui contratti ad evidenza pubblica, secondo gli orientamenti in materia della giurisprudenza contabile.
La normativa sull’invio alla Procura della Corte dei conti
L’obbligo di invio dei debiti fuori bilancio alla Procura della Corte dei conti è stabilito dall’art.23, comma 5, del legge n.589/2002 (legge finanziaria 2003) secondo cui “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”. Tuttavia, la legge n.20 del 1994 rubricata “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” ha previsto, all’art.3 lett.g) che, il controllo preventivo di legittimità sia attivato in caso “… di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi …”, ponendosi un problema di coordinamento tra le due procedure, stante l’assimilazione dei due istituti per la “equivalenza degli effetti” da essi prodotti.
Le indicazioni della Corte ligure
Il Collegio contabile ligure ha precisato come, la questione sul coordinamento della normativa citata, sia stata risolta dalla Corte dei conti, sez. centrale controllo Stato, con la deliberazione n. 17/2003 chiamata a verificare se le due normative sopra indicate, stante l’equivalenza degli effetti, abbiano subito effetti innovativi dall’art. 23 legge 289/2002 ovvero siano rimaste immutate. In quest’ultimo caso, infatti, non vi sarebbe alcun obbligo di invio alla Procura della Corte dei conti dei debiti fuori bilancio di importi inferiori a quelli ad evidenza pubblica. Secondo i giudici contabili liguri nessuna innovazione deve riguardare il controllo preventivo di legittimità, mentre gli effetti dell’art.23 deve ritenersi innovativo per tutti quegli ordinamenti che, nell’ampio quadro plurisoggettivo della P.A., siano, per caso, sprovvisti di una previsione di controllo nei confronti dei menzionati atti di riconoscimento di debito (come gli enti locali). L’art.23 della legge n.289/2002, infatti, ha disposto l’obbligo della trasmissione alla Procura della Corte dei Conti, la cui motivazione principale è quella di prevenire e reprimere gli abusi sia sotto il profilo della “illegittimità” che sotto il profilo della “illiceità”. La ratio, precisa il Collegio contabile, è rinvenibile nei lavoratori preparatori di cui all’art. 23 legge 289, e che così si sono a suo tempo espressi “… l’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, nell’ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento di debito, risponde alle finalità di porre una remora al ricorso frequente a tale istituto giuridico da parte della Pubblica Amministrazione. L’istituto stesso, il cui uso si intende scoraggiare, ha finito per rappresentare, nel corso del tempo, una comoda via per eludere le procedure ordinarie e l’accertamento previo delle disponibilità di bilancio. Con la predetta previsione viene, pertanto, restituito all’istituto giuridico in rassegna la sua originaria connotazione di strumento residuale dell’ordinamento, il ricorso al quale si legittima solo in presenza di comprovate e obiettive difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terzi”.
Conclusioni
Il Collegio contabile, pertanto, oltre ad evidenziare l’obbligo della trasmissione dei debiti fuori bilancio alla Procura della corte dei conti, a prescindere degli importi, invita l’ente ad un attento e scrupoloso rispetto della normativa e dei principi contabili e della normativa del Testo unico degli enti locali.
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