In tema di ripartizione della spesa con accodo con i creditori, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.21/2018) ha affermato alcuni principi di diritto. Il decreto di Agosto interviene nel merito delle questione sollevate dai giudici contabili, modificando le disposizioni dell’art.194, comma 3, del D.lgs. 267/00.
Le indicazioni della Sezione delle Autonomie
A seguito di specifica richiesta dell’ANCI in merito alle corrette modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio e, in particolare, come debba essere imputata contabilmente la relativa spesa in funzione della scadenza dell’obbligazione giuridica, tenuto conto delle nuove regole dettate dall’armonizzazione contabile, i giudici della nomofilachia contabile hanno dato le seguenti indicazioni quali principi di diritto cui gli enti locali dovranno attenersi:
- Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico;
- Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Se, viceversa, nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non sono puntualmente individuate le risorse specificamente destinate alla copertura di tali spese – risorse la cui esigibilità dovrebbe realizzarsi negli esercizi successivi – manca il presupposto giuridico per dare valore ed efficacia all’accordo con i creditori ed il debito scaduto dovrà essere imputato all’esercizio di riconoscimento con tutte le conseguenze sul piano della situazione di equilibrio e dei rimedi da assumere secondo l’ordinamento contabile;
- Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conseguenti misure di ripiano.
Le modifiche del TUEL
L’Art.53 del d.l. 104/2020, pur rubricato “Sostegno agli enti in deficit strutturale” al comma 6 ha disposto specifiche modifiche al Testo Unico degli Enti Locali rendendo la nuova disposizione valida per tutti i comuni. In particolare, in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ha integrato la disposizione di cui all’art.194, comma 3, relativa alla modalità con cui l’ente locale è tenuto a procedere al finanziamento delle spese per tali debiti e ha stabilito che, per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti “nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 (nel periodo massimo triennale), può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. In ragione di possibili dubbi sulla sua corretta interpretazione, la relazione illustrativa ha avuto modo di precisare che il comma 6 interviene “estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni”, “garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”.
Spetta, in ogni caso al Consiglio comunale, nella fase di riconoscimento del debito fuori bilancio individuare puntualmente le coperture riferite a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
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