I principi contabili armonizzati
La risoluzione del quesito posto dall’ente è stato reso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 6/10/2017 n. 265, partendo dai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata.
La soluzione è fornita dal punto 5.2 lettera h) dell’allegato A2 del decreto legislativo n. 118/2011, a mente del quale:
“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
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