Qualora un Comune in
gestione commissariale per dissesto reclami in giudizio l’inserimento nella massa passiva, da parte dell’Organismo straordinario di liquidazione (OSL), dei
debiti fuori bilancio derivanti da spese legali, la posizione soggettiva fatta valere dall’ente s’identifica con l’interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali e non con il diritto soggettivo alla realizzazione del credito, appartenente semmai a soggetti terzi.
Per questo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo rilevando il petitum sostanziale e la causa petendi, ossia l’intrinseca natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, possono essere attratte nella massa passiva di liquidazione esclusivamente le voci appartenenti al debito pregresso.
Consulta la sentenza del TAR della Campania ( sez.I) del 15 maggio 2023 n.2927
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