Dati relativi ai procedimenti disciplinari e obblighi di trasparenza

13 Gennaio 2021
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L’ANAC con al deliberazione n.1237 del 18 dicembre 2020 affronta il problema della correttezza della pubblicazione dei dati sui procedimenti disciplinari ai fini di una maggiore trasparenza da parte di una Pubblica Amministrazione.

La richiesta dalla PA

Il rettore di una università ha chiesto all’Autorità anticorruzione se sia possibile, ed eventualmente con quali modalità e limiti, pubblicare informazioni sugli esiti dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.

Le attività del Responsabile anticorruzione

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è tenuto ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede che il responsabile dell’anticorruzione della PA rilevi, tra gli altri, «il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni», pubblicando gli esiti del monitoraggio sul sito istituzionale e comunicare i risultati all’ANAC. Inoltre, nella relazione annuale è stato previsto che siano rilevati anche i dati aggregati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, sia per fatti penalmente rilevanti, sia per violazioni del codice di comportamento, con pubblicazione della relazione annuale sul sito web della PA.

Le indicazioni dell’Autorità

Sulla base delle disposizioni citate le PA sono state invitate a rendere conoscibili in forma aggregata dati sui procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò considerando l’importanza di utilizzare tali dati in sede di aggiornamento sia del PTPCT sia del codice di comportamento e al fine di formulare eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contributo a determinare le condotte censurate.

Altra situazione riguarda, invece, la possibilità di pubblicare sul sito istituzionale che, stante i limiti di tutela dei dati personale, le PA non sono abilitate a pubblicare. In altri termini, in assenza di previsione normativa sulla pubblicazione e considerato che detti dati contengono informazioni personali sui soggetti destinatari della sanzione disciplinare, vengono in rilievo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – come adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, che vietano la pubblicazione di dati qualora non previsti da una specifica norma di legge o da regolamento.

Nel caso di specie, pertanto, è possibile fare riferimento alle disposizioni di cui all’art.7-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013 secondo cui «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti».

Conclusioni

Secondo l’Autorità, in definitiva, le PA potrebbero valutare di pubblicare, tra gli altri, i dati relativi al numero dei procedimenti avviati unitamente alla casistica delle sanzioni disciplinari irrogate, anche al fine di far conoscere le tipologie di condotte cui il dipendente può incorrere, e quindi evitare, in quanto costituiscono violazioni sostenute da sanzioni disciplinari.

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