Dati catastali senza spese

La fornitura ad un comune, da parte dell’Agenzia del territorio, di planimetrie catastali in formato digitale e di elaborati planimetrici relativi alle unità immobiliari urbane ubicate nel pertinente territorio comunale deve essere effettuato gratuitamente.
Rimangono a carico dell’amministrazione richiedente soltanto eventuali costi eccezionali, necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.
I sopra citati costi eccezionali, tuttavia, non possono essere connessi alle concrete modalità di erogazione dei dati.
Così si è espressa la Corte dei conti sez. di controllo per l’Emilia Romagna, nella deliberazione n. 37 del 31 gennaio 2013.
Nel caso esaminato dalla Corte dei conti, alcuni sindaci avevano presentato richiesta di chiarimento in ordine alla legittimità dei citati pagamenti, a fronte di richiesta di documentazione all’Agenzia del Territorio al fine di procedere all’implementazione del Sistema Informativo Territoriale comunale, per l’esecuzione di controlli in materia di tributi comunali, di urbanistica, e per l’attuazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del d.l n. 78 del 2010 in materia di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo e di collaborazione con l’Agenzia del territorio nella gestione dell’Anagrafe immobiliare integrata.
La Corte ha precisato che l’art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) stabilisca al comma 1 che “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati…”.
Il medesimo art. 50 al comma 2 stabilisce che Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, […] è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive…”.
Inoltre, l’art. 59 dello stesso codice dell’amministrazione digitale stabilisce, al comma 7-bis che “Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio […] definisce con proprio decreto […], le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.”.
Con decreto del 13 novembre 2007 il direttore dell’Agenzia del territorio ha definito le sopra citate regole tecnico economiche, stabilendo che “L’accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere” (art. 3, comma 1); c) “Sono a carico della pubblica amministrazione richiedente eventuali costi eccezionali sostenuti dall’Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze” (art. 3, comma 2).
La Corte ha sostenuto che nel descritto quadro normativo emerge un generale principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali, restando a carico dell’amministrazione richiedente soltanto eventuali costi eccezionali.
Tali costi eccezionali, tuttavia, non sono giustificati se meramente connessi alle modalità di erogazione dei dati e non alla peculiare natura del servizio richiesto. Deve trattarsi, dunque, di una prestazione straordinaria per il suo contenuto e non per le modalità di erogazione.

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