Danno erariale su scomputo

Condannati sindaco, assessore ai LL.PP, assessore all’urbanistica, segretario generale, responsabile urbanistica e responsabile finanziario per danno erariale conseguente alla procedura di scomputo degli oneri di urbanizzazione illegittima.
Il danno quantificato in 145.698,06 euro, pari agli oneri di urbanizzazione non versati per le autorizzazioni a suo tempo rilasciate, è stato imputato: per il 55% al responsabile urbanistica, per il 10% ciascuno a sindaco, segretario generale, assessore LL.PP e assessore urbanistica, 5% responsabile finanziario.
La sentenza è interessante perché si sofferma sulle responsabilità degli “attori”. Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 267/2000, benché titolare degli atti di indirizzo politico amministrativo e tenuto a rispettare l’autonomia dirigenziale, ha, comunque, l’onere di un costante e diligente controllo sul buon andamento degli uffici; egli presiede infatti la giunta comunale, organo collegiale ove vengono assunte deliberazioni inerenti i momenti essenziali della gestione comunale. La posizione di responsabile dell’amministrazione del Comune lo pone in una posizione di rilievo atteso che insieme agli assessori ai ll.pp. e all’urbanistica, ha contribuito all’adozione della delibera.
Il segretario generale del Comune ha, ai sensi dell’articolo 97 del d.lgs. 267/2000 compiti di “assistenza giuridico amministrativa degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi….”. Dunque, come organo deputato a garantire la legittimità dei provvedimenti adottati in sede consiliare, è tenuto a segnalare, anche d’iniziativa, l’illegittimità degli atti che stanno per andare a compimento. Tale è, asseriscono i giudici contabili, il quadro di riferimento della sua funzione, come interpretato anche dalla condivisa giurisprudenza (tre le altre, sezione II c.le n. 88/2004; sez. giur. Toscana n. 505/2006 e n. 617/2009).
Il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del d.lgs. 267/2000 è da considerarsi determinante, attese le specificità e la tecnicità dell’argomento.  Secondo i magistrati contabili toscani il suddetto parere non può essere limitato all’aspetto formale, anche in relazione alla circostanza che l’estensore ne risponde, ai sensi del 3° comma del citato articolo 49, “in via contabile”. Infine, il parere del responsabile finanziario non può essere limitato alla sola verifica della copertura finanziaria della spesa.

Corte dei Conti 1/12/2010, n. 472

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