Danno erariale per gli enti sperimentatori che non applichino correttamente i principi della contabilità armonizzata

Gli enti sperimentatori hanno avuto benefici finanziari diretti per il passaggio in via anticipata dei loro bilanci alle procedure di cui al d.lgs.118/2011, da cui ne discenderebbe una esperienza diversa in tema di corretta applicazione dei principi contabili rispetto alla generalità degli enti non sperimentatori.

22 Maggio 2018
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Gli enti sperimentatori hanno avuto benefici finanziari diretti per il passaggio in via anticipata dei loro bilanci alle procedure di cui al d.lgs.118/2011, da cui ne discenderebbe una esperienza diversa in tema di corretta applicazione dei principi contabili rispetto alla generalità degli enti non sperimentatori. Da una verifica della concreta applicazione dei principi contabili di un ente in sperimentazione è stato, invece, constatato che tale maggiore capacità non solo non è stata mostrata, ma nell’accantonamento al FCDE sono emerse forti lacune qui di seguito descritte.

Il calcolo del FCDE

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 11 maggio 2018, n.153 in sede di verifica della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ha notato una non congruità di un accantonamento di circa 4 Milioni di euro a fronte di residui attivi complessivamente pari a circa 59 Milioni di euro, ossia con una percentuale di accantonamento inferiore al 7%. In considerazione di tale accantonamento apparso particolarmente basso, i magistrati contabili hanno chiesto spiegazioni ai revisori dei conti.
In risposta al magistrato istruttore, il Presidente dei revisori dei conti ha evidenziato come l’ammontare preso a riferimento dal Collegio contabile era complessivo, ossia includente una serie di importi non riferiti ai residui ma ad accertamenti di competenza. Inoltre, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). D’altra parte il medesimo Principio contabile prevede che non siano soggetti a svalutazione i crediti verso altre pubbliche amministrazioni, quelli assistiti da fideiussione, quelli tributari che possono essere ancora accertati per cassa (indicati nel medesimo Principio contabile) e quelli riscossi per conto di un altro ente locale, nonché, prosegue, ad altre entrate secondo valutazione motivata dell’ente locale. Infine, il Presidente ha evidenziato come lo stesso principio contabile lascerebbe libera l’amministrazione di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, in relazione alle quali costituire il fondo, distinguendole da quelle certe, purché motivi la scelta. A supporto del corretto calcolo dell’accantonamento in sede di riaccertamento straordinario dei residui, è dimostrato dalla sensibile riduzione avuta nell’anno 2016, secondo la quale l’ammontare dei residui attivi sono passati da circa 59 Milioni di euro a circa 37,4 milioni di euro.
A fronte dei chiarimenti offerti, il magistrato istruttore ha rinviato l’adunanza collegiale al fine di verificare anche gli andamenti dei residui attivi alla fine dell’anno 2017.

La verifica sul rendiconto 2017

A seguito di verifica dei dati, con applicazione pedissequa dei principi della contabilità armonizzata, è emerso che l’accantonamento nell’anno 2017 al Fondo crediti di dubbia esigibilità sarebbe stato pari a 25 Milioni di euro, notevolmente superiore al valore stimato in sede di riaccertamento straordinario dei residui (pari a circa 4 Milioni di euro).
Il responsabile finanziario ha, in primo luogo, rideterminato il fondo crediti utilizzando le stesse voci di entrata ritenute di dubbia esigibilità sulla base delle quali era stato costituito il FCDE in sede di rendiconto 2015. Ha utilizzato, altresì, per il calcolo la media delle mancate riscossioni, sempre in linea con le scelte pregresse, il c.d. metodo ordinario (disciplinato nel paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011). Quest’ultimo prescrive di applicare, al volume dei residui attivi esistenti al 31 dicembre, riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale di complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente (per il 2015, il 2011-2015) rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio dei medesimi esercizi.
Il risultato ottenuto ha visto una percentuale di riscossione dei residui attivi del quinquennio precedente pari al 22,71% contro una dichiarata, nel rendiconto 2015, del 68,65%. Il fondo crediti al 31 dicembre 2015, ricalcolato con la media semplice dei rapporti annui (in linea con il criterio effettivamente utilizzato nel 2015), è risultato pari ad euro 11.725.412, importo notevolmente superiore rispetto a quello accantonato nel risultato d’amministrazione 2015 (euro 4.082.706). Da tale verifica ex post sono emersi tre errori di calcolo.
Un primo errore di calcolo è scaturito dalla non corretta utilizzazione della percentuale di accantonamento che, in luogo della media della percentuale di mancate riscossioni, pari al 68,65%, è stata utilizzata la, sensibilmente inferiore, media delle riscossioni, pari al 22,71%.
Un secondo errore riscontrato, è stato quello di applicare al risultato ottenuto una riduzione del 55% dalla norma agli enti sperimentatori solo ai fini del graduale accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione. Il Principio contabile applicato prevede, invece, che l’accantonamento a FCDE debba essere effettuato, nel rendiconto, per l’intero importo a decorrere già dal primo esercizio.
Infine un terzo errore di calcolo si riferisce ad entrate escluse da svalutazione nel rendiconto 2015 che, invece, hanno mostrato una bassa percentuale di riscossione.
Se si eliminassero i tre errori indicati si otterrebbe un valore corretto da accantonare nel rendiconto 2015 pari ad euro 18.375.701.
Alla luce di quanto evidenziato, il FCDE accantonato nello schema di rendiconto 2017 è risultato pari, come già esposto, a euro 25.657.313, prospettando un disavanzo di amministrazione c.d. sostanziale (cfr. art. 187, comma 1, TUEL) di euro 21.467.119.

Le decisioni del Collegio contabile

Sulla base dei sopra indicati errori di calcolo i giudici contabili accertano una irregolare costituzione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità nei rendiconti 2014, 2015 e 2016, nonché in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Al fine del riallineamento dei risultati contabili in modo conforme ai principi contabili, concedono da un lato all’ente locale il beneficio, entro sessanta giorni dalla presente deliberazione, di ricalcolare il riaccertamento straordinario dei residui ivi incluso il primo corretto accantonamento al FCDE, quindi con possibilità di ripartire il disavanzo nei 30 anni, ma dall’altro lato, trattandosi di ente sperimentatore, di inviare copia della deliberazione alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, al fine di accertare la presenza dei presupposti per un danno da indebita percezione dei finanziamenti spettanti agli enti locali sperimentatori ovvero, in generale, un danno da c.d. disservizio. Avuto riguardo all’organo di revisione, in considerazione degli errori dagli stessi giustificati in modo non conforme alla normativa, copia della deliberazione è, altresì, inviata al Ministero dell’Interno competente alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco dei revisori degli enti locali.

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