Particolare attenzione deve essere posta dal responsabile dell’economato in caso di liquidazione di spese non classificabili come spese di rappresentanza, in quanto una deviazione dai principi contabili comporta quale conseguenza una sua responsabilità diretta, con conseguente danno erariale per le spese inutilmente liquidate. Queste sono le conclusioni contenute nella sentenza 21 marzo 2019 n.199 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana.
La vicenda
A seguito del deposito dei conti giudiziali riferiti alla gestione delle anticipazione piccole spese dell’economato, il magistrato istruttore ha rinviato a giudizio di conto l’economo comunale, in considerazione di una serie di vizi di legittimità delle spese anticipate dall’agente contabile. Le spese controverse, classificate dall’economo quali spese di rappresentanza, riguardavano in particolare i seguenti esborsi sostenuti: acquisto di un frigorifero da destinare all’ufficio di supporto del Consiglio comunale; l’invio di biglietti augurali alle famiglie con un nuovo nato nell’anno; l’espressione di cordoglio per il decesso di parenti di dipendenti o di amministratori dell’Ente e rinfreschi. Altresì irregolare è stato ritenuto l’acquisto di numerosissimi antivirus, trattandosi di spesa prevedibile e programmabile da gestire secondo le ordinarie procedure contabili.
Secondo la difesa dell’economo, le spese sostenute oggetto di rilievo del magistrato contabile erano state sostenute nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, oltre che in conformità a quanto previsto dal regolamento economale. Inoltre, gli esborsi per rinfreschi, necrologi e biglietti augurali rientrassero a pieno titolo nel novero delle spese di rappresentanza, che l’acquisto del frigorifero fosse una spesa necessaria per il funzionamento dell’ufficio e che la fornitura degli antivirus si era rivelata indispensabile per tutelare il sistema informatico dell’ente, a seguito di un problema tecnico, trattandosi quindi di spesa che, pur se astrattamente programmabile, rivestiva nel caso concreto una spesa di somma urgenza compatibile con la natura del prelievo dal fondo economale.
La conferma del danno erariale
Rileva il Collegio contabile come l’economo sia personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse. In particolare, egli è assoggettato alla responsabilità di cui all’art. 194 del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per maneggio di denaro pubblico e, nel procedere all’effettuazione delle spese, deve verificare l’ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari. Effettuate le premesse il Colelgio contabile procede alla verifica della conformità delle spese effettuate, suddividendole in diversi gruppi.
Un primo gruppo riguarda le spese di rappresentanza ricomprendenti biglietti augurali, spese per lutto e per rinfreschi. E’ di immediata evidenza come tali spese non possano rientrare in quelle di rappresentanza, essendo queste ultime destinate ad accrescere il prestigio dell’ente locale all’esterno, nei rapporti con le altre istituzioni e per scopi attinenti ai propri fini istituzionali. Tale finalità non si rinviene nelle spese in concreto sostenute dall’agente contabile trattandosi di manifestazioni di augurio o di eventi per i quali occorre rigorosamente provvedere con mezzi privati. In altri termini, la giurisprudenza contabile consolidata ha precisato che non è ammessa la spendita di pubblico denaro per l’espressione di cordoglio per il decesso di parenti di amministratori dell’Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi personali senza il ricorso alle finanze comunali.
L’altra spesa riguarda l’acquisto del frigorifero ad uso del Consiglio comunale ed il rinnovo degli antivirus, necessitato, secondo la difesa, da eventi contingenti che avrebbero esposto a serio rischio il sistema informativo dell’ente locale. Questo secondo gruppo di spese sostenute dall’economo violano le disposizioni legislative che obbligano al ricorso, da parte dei comuni, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
In considerazione delle violazioni di legge e regolamentari l’economo è stato condannato al pagamento delle spese disposte, quale danno erariale da risarcire all’ente locale di appartenenza.
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