Può configurarsi un danno erariale a carico della Giunta Comunale se non si ricorre in appello

La decisione della Giunta Comunale, nonostante il parere favorevole del responsabile dei servizi tributari, nel desistere dall’appello ad una sentenza tributaria sfavorevole all’ente locale, rappresenta una mancata entrata e come tale suscettibile, se illogica o immotivata, a generale danno erariale.

10 Marzo 2022
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La decisione della Giunta Comunale, nonostante il parere favorevole del responsabile dei servizi tributari, nel desistere dall’appello ad una sentenza tributaria sfavorevole all’ente locale, rappresenta una mancata entrata e come tale suscettibile, se illogica o immotivata, a generale danno erariale. Con queste motivazioni la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (sentenza n.38/2022) ha accolto con sentenza semplificata il pagamento disposto dai membri dell’Organo esecutivo con addebito anche delle spese di giustizia in ragione della loro soccombenza.

La vicenda

La circostanza della decisione della Giunta comunale di non impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale, con ciò facendo venire meno la relativa entrata economica dell’ente locale, con relativa elisione dei residui attivi tributari, è stata giudicata dalla Procura danno erariale. Infatti, a dire del PM contabile, la decisione di resistere ad un ricorso o di impugnare o meno una decisione sfavorevole della Commissione tributaria non può essere qualificata come un atto discrezionale e dunque sottratto al controllo di legalità interno, nonché estraneo alla giurisdizione della Corte dei conti. A ciò si aggiunga che la non razionalità della scelta va legata non solo a una giurisprudenza tributaria di segno contrario rispetto alla sentenza di prime cure, ma anche a un formale parere tecnico contrario del funzionario comunale competente (responsabile del servizio finanziario). La decisione, inoltre, sarebbe immotivata tanto da concedere un sostanziale ed ingiustificato “abbuono” al ricorrente cui rapporti con il Sindaco sono dimostrati dal comune coinvolgimento in vicende di rilevanza penale. Pertanto, il comportamento dell’Organo esecutivo non può non essere letto in connessione con i fatti rilevati nel procedimento penale che vedono il Sindaco predetto, più che conoscente del ricorrente, poiché cointeressato lo stesso in procedimento avviato dalla Procura della Repubblica.

La quantificazione del danno erariale sarebbe pari all’imposta non recuperata negli anni di riferimento, quanto nell’anno non coperto da abbuono l’ente risultava vincitore in appello presso la Commissione Tributaria Regionale. In ragione del dolo della decisione di non intraprendere il ricorso contro una sentenza palesemente erronea, il danno erariale complessivo è stato posto in solido verso tutti i membri della Giunta comunale con una percentuale più elevata nei confronti del Sindaco.

La decisione dei convenuti

Tutti i convenuti hanno chiesto il pagamento agevolato versando il 50% dell’importo richiesto dalla Procura, assumendosene la colpa. Il Collegio contabile ne ha accettato il pagamento e, in ragione della soccombenza, ha disposto le spese di giudizio a carico dei convenuti.

 

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