Danno erariale al sindaco e al responsabile finanziario vice sindaco per compensazioni finanziarie indebite

1 Dicembre 2021
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In caso di errata certificazione di compensazioni richieste allo Stato ma prive dei requisiti, con successiva regolarizzazione in restituzione delle somme compensate indebitamente, gli interessi corrisposti comportano danno erariale al Sindaco e al responsabile finanziario/vice sindaco, qualora l’errore sia stato evidenziato in Consiglio comunale e dal revisore dei conti, con inerzia da parte dei citati soggetti. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Calabria (sentenza n.280/2021).

Il caso

La Procura ha citato in giudizio per responsabilità erariale il Sindaco e il responsabile finanziario vice sindaco, per aver certificato il rimborso di quote dello Stato su immobili classificati in Cat. D ai fini dell’ICI rilevatesi non appartenenti ad imprese e in ogni caso esenti da tributo. La colpa grave è consistita nel non avere il Sindaco effettuato modifiche nonostante in Consiglio comunale fosse emerso l’errore così come, d’altra parte certificato dal revisore dei conti. La responsabilità, invece, del vice sindaco in qualità di responsabile finanziario era dovuta alla errata certificazione rilasciata allo Stato nonostante i rilievi sul punto avanzati dal revisore dei conti. A seguito di restituzione delle somme allo Stato con rateizzazione degli importi e con pagamento dei relativi interessi, questi ultimi sono stati considerati fonte di danno erariale. In parallelo con il giudizio contabile, il Sindaco e il vice sindaco venivano, però, scagionati dal GUP per i reati loro ascritti con dichiarazione di non luogo a procedere perché il fatto non costi-tuisce reato, dando rilievo, ai fini penali, alla mancata prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo qualificato per la configu-rabilità della specifica fattispecie delittuosa contestata in quella sede. Nel caso di specie, la Procura ha rilevato come l’oggetto della certificazione, valida per ottenere le indennità a titolo compensativo, dovevano essere fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto o iscritti in catasto ma privi di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali i contribuenti avevano effettuato un’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. A supporto della colpa grave dei convenuti la Procura ha richiamato le già esposte reiterate segnalazioni di irregolarità (avanzate da consiglieri comunali, dall’organo di revisione e dalla Corte dei conti) delle richieste di rimborso trasmesse al Ministero dell’interno, nonché la evidente insussistenza dei presupposti di legge per accedere al beneficio in questione, riscontrando dunque la gravità della colpa ascrivibile al sindaco e al vice sindaco pro tempore.

I convenuti lamentano, tra l’altro, che la decisione della rateizzazione delle somme ricevute indebitamente sia stata presa dal Sindaco subentrate, così come la decisione di ripartire gli importi nei cinque anni. Il responsabile finanziario e vice sindaco, si duole del mancato coinvolgimento del responsabile tecnico, essendo colui che ha certificato in modo errati i citati immobili.

La conferma del danno erariale

Secondo il Collegio contabile l’esame degli atti evidenzia la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito contestato, innanzitutto con riguardo alla condotta contra ius (consistente nell’aver illegitti-mamente richiesto i trasferimenti e poi negato/ritardato la restituzione dell’indebito) posta in essere dai convenuti, considerato che gli immobili in questione non rientravano tra quelli per i quali il Comune poteva avere titolo al beneficio. La restituzione, quindi, effettuata ha comportato un danno erariale pari agli interessi inutilmente corrisposte sulle somme dello Stato trattenute indebitamento per essere poi versate successivamente con i relativi interessi. A supporto della colpa grave del Sindaco, hanno militato sia le indicazioni non ascoltate da un Consigliere comunale, sia quelle rilasciate dal revisore dei conti in merito alla errata certificazione degli immobili oggetto di compensazione statale. La colpa, invece, del responsabile finanziario vice sindaco, è dovuta alla errata certificazione omettendo di verificare la sussistenza dei requisisti prima di inviare la certifi-cazione, anche allorquando il revisore dei conti e un consigliere di opposizione avevano posto in dubbio la riscontrabilità in capo al Comune del diritto ai trasferimenti aggiuntivi.

Riscontrato il danno erariale, il Collegio contabile ne ammette una riduzione, rispetto al sua totalità richiesta dalla Procura, in quanto una parte del danno contestato deriva dalle modalità restitutorie concretamente seguite dal Comune nella ripartizione degli importo da restituire in cinque anni, decisione questa avvenuta dal sindaco subentrante non evocato in giudizio, nonché avuto riguardo al contributo causale del responsabile dell’Ufficio tecnico non convenuto nel presente giudizio, la cui responsabilità non è in discussione.

Il danno erariale così ridotto è stato posto in parti uguali a carico dei convenuti.

 

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