Il Sindaco ed il dirigente finanziario sono soggetti a responsabilità contabile nel caso in cui eludono i vincili di finanza pubblica. E’ sicuramente operazione elusiva, effettuare operazioni contabili ex post di riaccertamento dei residui, riclassificando gli stessi nel mese di gennaio (ossia dopo la chiusura dell’esercizio finanziario) aumentando la parte di competenza al fine di raggiungere il patto di stabilità interno. Queste sono le conclusioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia nella sentenza 23 maggio 2019 n.314 che ha condannato i convenuti al versamento della sanziona amministrativa prevista dall’art. 31, comma 31, della legge n.183/2011.
La vicenda
Al fine di conseguire un saldo positivo in termine di patto di stabilità il Comune effettuava una operazione di riaccertamento dei residui attivi, rimodulando gli stessi ed aumentando l’accertamento di competenza, tale maggior accertamento veniva disposto nel mese di gennaio, accertamento che tuttavia era oggetto di contenzioso. La Sezione di controllo della Corte dei conti, in questa operazione, ha evidenziato tre gravi irregolarità commesse:
- accertamento di crediti contestati e quindi di dubbia ed incerta esigibilità;
- contabilizzazione nel 2012 di entrate già accertate nell’esercizio precedente e solo fittiziamente rimodulate nell’esercizio 2012;
- adozione nel 2013 di un atto di accertamento con efficacia “retroattiva” degli effetti finanziari nell’esercizio 2012.
Si ricorda, inoltre, come lo spostamento di somme tra residui e competenza, sia oggetto di specifico divieto previsto dall’art. 175, comma 7, D.Lgs. n.267/2000.
Sempre la Sezione di controllo ha evidenziato come la natura litigiosa di tali somme rende i suddetti crediti di dubbia ed incerta esigibilità, tanto più quando riguardano importi cospicui atti ad influenzare, in maniera
determinante, sia la consistenza dell’avanzo di amministrazione (cfr. Sezione regionale Puglia n. 85/PRSP/2014), sia i saldi di competenza, se non, addirittura, come nel caso di specie, i risultati del patto di stabilità. In altri termini, la natura incerta ed ipotetica del credito vantato, non solo sotto il profilo dell’effettiva riscuotibilità, ma a maggior ragione se riferiti alla fondatezza del diritto che ne autorizzerebbe l’iscrizione (accertamento) in bilancio, avrebbe dovuto indurre il comune ad assumere una condotta particolarmente cauta e prudente, fondata su una valutazione ponderata che tenesse conto, anche in prospettiva, degli effetti finanziari distorsivi e gravemente pregiudizievoli che si sarebbero prodotti sugli esercizi finanziari futuri.
Sulla base dei fatti esposti la Procura contabile ha attivato la procedura per il riconoscimento della violazione mediante elusione, del patto di stabilità del Comune, mediante l’applicazione della sanzione prevista dall’art.31, comma 31 della l.183/2011 da ascriversi sia al Sindaco sia al responsabile del settore finanziario che ha accertato la regolarità contabile.
A prescindere dalla responsabilità del dirigente finanziario, la Procura ha convenuto in giudizio anche il Sindaco avendo lo stesso firmato la certificazione al MEF, assumendosi la piena responsabilità delle informazioni (erronee) in essa contenute. Inoltre, la responsabilità del Sindaco è anche dovuta alla strenua difesa del bilancio effettuata in occasione del Consiglio comunale che approvava il conto consuntivo. In altri termini, il Sindaco era pienamente consapevole dell’operazione effettuata, tanto da difenderne a spada tratta la sua regolarità, proprio in forza delle dichiarate necessarie competenze giuridiche idonee a poter valutare la bontà dell’operazione, arrivando, tuttavia, a fornire informazioni ritenute non veritiere.
La difesa del Sindaco
Il Sindaco ha in via preliminare confutato le contestazioni mosse a suo carico dalla Procura regionale, sostenendo che la sottoscrizione della certificazione al MEF costituisce un obbligo di legge e che la dedotta responsabilità per le informazioni erronee ivi eventualmente contenute risulta confliggere palesemente con la scissione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti ed appare ricondurre ad una anacronistica ipotesi di responsabilità formale del legale rappresentante dell’Ente. Inoltre, all’art. 31, co. 31, della legge 183/2011 utilizza l’avverbio “artificiosamente” che implica un elemento di frode, mentre per il convenuto non può imputarsi una condotta elusiva non avendo “posto in essere né tantomeno partecipato alla formazione degli atti propedeutici alla certificazione del rispetto del patto di stabilità 2012, essendosi limitato solo a firmare la certificazione suddetta in ottemperanza ad un obbligo di legge, nonché a partecipare ad un dibattito politico, preceduto dall’istruttoria e dalla redazione di tutti gli atti allegati all’approvando conto consuntivo da parte degli Organi gestionali competenti, con relativa approvazione della proposta di deliberazione unitamente agli altri 21 consiglieri comunali, molti dei quali dotati di elevatissime competenze tecnico-giuridiche”.
Le indicazioni del Collegio contabile
Precisa il Collegio contabile come la disciplina del patto di stabilità si incentra sul necessario rispetto da parte degli enti locali di un obiettivo (individuato secondo i criteri previsti dal comma 2 dello stesso art. 31) del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista. Il Collegio contabile evidenzia come l’accertamento si identifica nella prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza (cfr. art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000). Proprio a fronte dell’esplicito divieto di spostamento di somme tra residui e competenza (cfr. art. 175, co. 7, D. Lgs. n. 267/2000) l’operazione contabile rientra tra le forme elusive del patto di stabilità interno. Il richiamato art. 31, co. 31 della legge 183/2011 individua nella non corretta imputazione delle entrate ai competenti capitoli di bilancio un tipico atto elusivo nell’ipotesi in cui attraverso una tale operazione sia stato artificiosamente conseguito il rispetto del patto di stabilità interno. Oltre a tale fattispecie elusiva tipizzata, il legislatore ha previsto l’irrogazione di sanzioni agli amministratori ed al responsabile finanziario nel caso gli stessi pongano in essere altri atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno. La circolare MEF-RGS n. 5 del 14 febbraio 2012, emanata ben prima dell’operazione contabile contestata in questa sede, aveva già sensibilizzato gli enti locali ad evitare comportamenti elusivi del patto di stabilità interno chiarendo che “si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica”.
Il Collegio contabile precisa che tutta l’operazione elusiva non si sarebbe potuta completare senza l’approvazione del conto del bilancio, come modificato con gli spostamenti contabili e in tale contesto subentra la responsabilità del sindaco odierno ricorrente. Nel caso di specie, inoltre, non rileva il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che è attribuita ai dirigenti dell’ente locale. Il rispetto della disciplina sul patto di stabilità interno non necessità di declinazione in termini di indirizzi politico-amministrativi da parte degli organi di governo perché sottende la regolare gestione amministrativa dell’ente nel suo complesso e poiché il Sindaco, per legge, è individuato in primo luogo quale organo responsabile dell’amministrazione del comune (cfr. art. 50 D. Lgs. n. 267/2000), è evidente che a costui si impone di impedire operazioni amministrativo-contabili elusive quando queste si identificano nel contrasto con la corretta rappresentazione della gestione amministrativa dell’ente. Non a caso il legislatore ha previsto che la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito deve essere sottoscritta prima di tutto dal rappresentante legale dell’ente locale oltre che dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. A rafforzare la colpa del Sindaco è anche il suo intervento in Consiglio comunale per sostenere la piena legittimità sul piano giuridico dell’operazione contabile.
Conclusioni
Sulla base della certificata responsabilità del Sindaco deve essere confermata la sanzione prevista dall’art. 31, co. 31, della legge 183/2011, pari nel caso di specie a 35.000 euro.
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