La vicenda
La Procura erariale ha chiamato a rispondere del danno erariale, per avvenuta prescrizione dell’azione amministrativa volta all’emissione dell’ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative svolte dai NAS, sia al Sindaco quale titolare del potere amministrativo, al responsabile della Polizia locale per omissione delle attività di competenza e, infine, del Segretario comunale per mancato esercizio del potere di vigilanza offerto dall’Ordinamento.
Il danno erariale
Per il Collegio contabile l’azione erariale è parzialmente fondata, sia per tutti i soggetti chiamati in giudizio, ma con diverse motivazioni, sia dell’importo considerato dalla Procura eccessivo in quanto l’eventuale ordinanza ingiunzione avrebbe potuto essere impugnata con esito non certo, anche se nel caso di specie si è in presenza di una perdita di chance in ragione del principio “del più probabile che non”.
In merito alla responsabilità del Sindaco, nonostante la sanzione amministrativa irrogata dai NAS per conto della Regione, a seguito delle riforme che hanno introdotto la separazione tra politica ed amministrazione la competenza ad adottare gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 689/1981 è dei dirigenti o dei funzionari responsabili preposti agli uffici. La sanzione amministrativa pecuniaria o il provvedimento di archiviazione, pertanto, non sono più del Sindaco (Cass., 1° aprile 2004, n. 6362) ma del responsabile amministrativo cui è devoluta la responsabilità del procedimento che, nel caso di specie, è il responsabile della Polizia Locale, dovendo a quest’ultima attribuire il 60% del danno erariale. La responsabilità in via indiretta, tuttavia, in parte (20%) deve essere attribuita al Sindaco in quanto nel caso di specie si sarebbe indebitamente inserito nella gestione sottoscrivendo gli atti contestati (archiviazione della sanzione).
Infine, anche il Segretario comunale è responsabile, per la restante quota del 20%, per omessa attivazione dei dovuti controlli per verificare la corretta gestione della procedura, né si è sostituita, ex art. 2, c. 9-bis, L. n. 241/1990, al responsabile della Polizia Locale a fronte della consapevole inerzia in merito alla mancata messa in mora del soggetto contravventore. Anche se i compiti assegnati dalla legge al Segretario comunale non possono risolversi nell’affermazione di una responsabilità di posizione, nel caso di specie vi è stata una intromissione nella gestione avendo avuto conoscenza della problematica senza sollecitare azioni correttive adeguate. In merito alla quantificazione del danno erariale è possibile utilizzare una valutazione equitativa atteso che il danno non appare assolutamente certo, bensì solo ragionevolmente probabile con una percentuale di realizzabilità molto vicina alla certezza giuridica. Pertanto, applicando il principio del più probabile che non, la vicinanza alla certezza appare estremamente probabile, con la possibilità per il Collegio di liquidare il danno da perdita di chance in misura molto vicina al danno pieno, ossia con una valutazione pari a circa l’80% del danno complessivo stimato dalla Procura e con la ripartizione tra i tre soggetti convenuti pari al 60% per il responsabile del servizio e 20% ciascuno per il Sindaco e il Segretario comunale.
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