Il trasferimento di diritti edificatori su terreni di proprietà dell’ente, in cambio del successivo trasferimento di tre immobili da parte della società costruttrice, è stato fonte di danno erariale per non essersi l’ente cautelato mediante polizza fideiussoria a seguito del fallimento della società. Sono queste le motivazioni con le quali la Corte dei conti del Veneto (sentenza n.251/2022) ha condannato per danno erariale sia il Segretario comunale (30%) sia il dirigente responsabile dell’accordo urbanistico (70%).
La vicenda
In sede di piano integrato di riqualificazione urbanistica un ente locale cedeva parte di terreni di proprietà e diritti edificatori in cambio del trasferimento della società costruttrice di tre unità immobiliari costruende. A seguito dell’approvazione del piano da parte della Regione e del Consiglio comunale, il dirigente del settore urbanistico approvava uno schema di convenzione che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere per l’attuazione del suddetto intervento urbanistico: la convenzione prevedeva, da un lato, l’impegno del Comune a cedere terreni per una superficie di circa 700 mq oltre alla capacità edificatoria risultante su altri terreni di proprietà comunale per circa 800 mc e, dall’altro lato, l’impegno della società a trasferire al Comune tre appartamenti da edificarsi per una superficie di 386 mq e una volumetria di mc 941 facenti parte del lotto del Piano. La convenzione prevedeva, inoltre, che la società realizzasse, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione primaria garantite con fideiussione assicurativa da prestarsi “per la perfetta esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del piano”, senza tuttavia prevedere altra fideiussione per il trasferimento delle citate tre unità immobiliari. La società finiva in concordato preventivo chiedendo al tribunale lo scioglimento dagli obblighi assunti con il contratto di permuta nei confronti del Comune. Tale istanza, era respinta dal Tribunale poiché il contratto di permuta non poteva dirsi ancora in corso di esecuzione, avendo il Comune già trasferito la proprietà dei terreni. Non avendo stipulato alcuna fideiussione sulla permuta di beni futuri e non avendo la società in fase di liquidazione risorse finanziarie sufficienti, nulla era corrisposto all’ente locale, con conseguente danno erariale per mancata entrata.
A propria difesa i convenuti hanno evidenziato la responsabilità del notaio rogante in merito alla mancanza d’idonea garanzia per l’obbligazione assunta dalla società in permuta del terreno di proprietà del Comune, notaio che avrebbe dovuto intervenire nell’atto della stipula del contratto.
La condanna al danno erariale
A dire del Collegio contabile correttamente la Procura ha qualificato come danno da mancata entrata conseguente all’inadempimento dell’obbligo di trasferimento di tre unità immobiliari realizzande da parte della società costruttrice. Tale danno, inoltre, deriva dalla mancata previsione di strumenti atti a garantire l’adempimento dell’obbligazione che, proprio in quanto avente ad oggetto cosa futura, era caratterizzata da significativi e preponderanti elementi di aleatorietà, legati non solo all’ampio termine di scadenza dell’obbligazione medesima (tre anni dall’inizio dei lavori, per il quale era previsto un ulteriore anno di tempo: in definitiva, circa quattro anni), ma anche alla solidità patrimoniale ed economica della ditta obbligata (dove non vi è traccia di verifiche svolte in tal senso). In altri termini, la previsione di strumenti di garanzia avrebbe, infatti, escluso se non la produzione del danno, quantomeno le conseguenze dannose dell’inadempimento che, essendo un danno da mancata entrata, avrebbe potuto trovare ristoro anche per mero equivalente, non essendo l’acquisizione al patrimonio del Comune degli immobili connotata da particolari fini pubblicistici, né nella convenzione né nell’atto di permuta. Infatti, a fronte della cessione immediata, da parte del Comune, di aree e volumetria edificabile in permuta di immobili residenziali edificandi, si poneva in capo agli odierni convenuti, in ogni caso, il dovere (ed il correlato obbligo) di assicurare l’integrità del patrimonio dell’Ente con adeguati mezzi di garanzia messi a disposizione dall’ordinamento (cauzione, fideiussione, pegno, ipoteca, ecc.), tanto più che nel contratto di permuta il Comune ha espressamente rinunciato “ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale”. Tale obbligo incombeva in capo al dirigente e non al segretario comunale. La responsabilità del Segretario, seppure minore, discende dal proprio ruolo, ossia di esprimere il parere di conformità normativa sulle proposte di deliberazione degli atti di competenza della Giunta e del Consiglio, tanto di aver espresso nella delibera consiliare il parere di conformità ai sensi dell’art. 97, comma 2 TUEL.
Nel caso di specie, pertanto, deve essere confermato il danno erariale e la relativa ripartizione proposta dalla Procura tra i due soggetti, ossia pari al 70% del danno da mancata entrata al dirigente e il restante 30% al Segretario comunale.
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