Danno erariale al Segretario comunale che con ordine di servizio supera il legittimo parere negativo del responsabile finanziario

A fronte del parere negativo, reso dal responsabile del servizio finanziario, il Segretario comunale emetteva e reiterava un ordine di servizio per ottenere dal predetto responsabile l’emissione dei mandati di pagamento…

13 Novembre 2018
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A fronte del parere negativo, reso dal responsabile del servizio finanziario, il Segretario comunale emetteva e reiterava un ordine di servizio per ottenere dal predetto responsabile l’emissione dei mandati di pagamento. La questione controversa riguardava la liquidazione forfettaria delle prestazioni rese a titolo gratuito da una ex dipendente assunta quale collaboratrice, rimborso che non veniva liquidato dal responsabile finanziario in mancanza di giustificativi idonei. A fronte dell’ordine di servizio reiterato le liquidazioni disposte sono state considerate danno erariale dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia nella sentenza 31/10/2018 n.213.

Il caso

La Giunta comunale conferiva un incarico a titolo gratuito, ad una ex dipendente andata in pensione per la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni e delle mansioni svolte in precedenza, prevedendo il solo rimborso spese nel limite mensile pari ad € 1.400,00 previa rendicontazione delle spese. Il Segretario comunale in qualità di responsabile dell’area affari generali, con diversi atti di liquidazione determinava il rimborso mensile delle spese richiesto dalla collaboratrice nonostante i rilievi di legittimità formulati dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità del rendiconto delle spese, cui veniva allegato soltanto il registro firme. Al fine di superare le resistenze del responsabile finanziario, il Segretario comunale emetteva e reiterava un ordine di servizio per ottenere l’emissione dei mandati di pagamento dei rimborsi forfettari a favore della suddetta collaboratrice. I rimborsi veniva fermati, con successiva anticipata rinuncia della collaboratrice, dal revisore dei conti che invitava l’ente a non procedere ulteriormente ai pagamenti. La situazione giungeva al Procuratore della Corte dei conti che rinviava a giudizio il Segretario comunale che si difendeva evidenziando la cospicua mole di lavoro che aveva imposto alla Giunta Comunale di avvalersi della collaborazione della ex dipendente. In tal situazione eccezionale e soluzioni alternative (bandire una selezione per assumere un dipendente a tempo determinato, ovvero ricorrere ad un appalto di servizi) avrebbero, comunque, comportato tempi e costi ben superiori, ammontanti a non meno di € 18.000,00, a fronte di una efficienza del servizio difficilmente collocabile al medesimo livello in realtà poi assicurato dalla ex dipendente. In considerazione del risparmio di spese rispetto alla quali l’ente era obbligato a corrispondere per soddisfare i maggiori compiti di istituto, il Segretario ha evidenziato la mancanza del danno erariale o la richiesta di una sensibile riduzione del danno calcolato dalla Procura e corrispondente alle liquidazioni effettuate alla ex dipendente.

La conferma del danno erariale

Il Collegio contabile adito ha confermato la condanna erariale richiesta dalla Procura. In particolare è stato rilevato come il “rimborso spese” deliberato dalla Giunta Comunale in favore della ex dipendente dell’Ente era stato espressamente subordinato dall’amministrazione alla produzione di idonea documentazione giustificativa.

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