Danno erariale al responsabile finanziario per invio telematico delle dichiarazioni fiscali dell’ente

L’affidamento di incarichi esterni da parte del responsabile finanziario al commercialista per la consulenza e l’invio delle dichiarazioni telematiche fiscali è stato giudicato dalla Corte dei conti del Trentino Alto Adige (sentenza n.51/2022) danno erariale da ripartire tra i due responsabili finanziari succedutisi nel tempo.

6 Luglio 2022
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L’affidamento di incarichi esterni da parte del responsabile finanziario al commercialista per la consulenza e l’invio delle dichiarazioni telematiche fiscali è stato giudicato dalla Corte dei conti del Trentino Alto Adige (sentenza n.51/2022) danno erariale da ripartire tra i due responsabili finanziari succedutisi nel tempo.

La vicenda

La Procura contabile rinviava a giudizio due responsabili finanziari di un ente locale, considerati colpevoli di aver affidato all’esterno (studio commercialista) la consulenza fiscale e l’invio di dichiarazioni telematiche proprie dell’ente (IVA, IRAP, speso metro). A dire della Procura l’affidamento esterno sarebbe avvenuto in violazione del principio di autosufficienza, considerato che si trattava di adempimenti demandati in via istituzionale al responsabile finanziario (artt. 107 e 153 del d.lgs. n. 267/2000), che avrebbe dovuto curarli con la propria struttura. Pur trattandosi di un ente di piccole dimensioni, in ogni caso oltre al responsabile finanziario era presente anche un ragioniere capace di adempiere alle relative obbligazioni. Inoltre, a dire della procura, i convenuti non avevano fornito prova dell’impossibilità oggettiva di espletare tali incarichi da parte di tale personale, che solamente potrebbe legittimare, secondo la corretta interpretazione delle norme sopra richiamate, l’incarico ad un consulente esterno.

La difesa dei responsabili finanziari

I convenuti hanno stigmatizzato l’ampiezza e la difficoltà dei compiti attribuiti a tale qualifica dalle norme di legge e dagli specifici atti programmatici d’indirizzo per la gestione del bilancio. Inoltre, entrambi non erano in possesso della laurea in materia economica ma “solamente” di diploma di scuola secondaria di secondo grado, insufficiente per la gestione e svolgimento dei compiti altamente professionali oggetto di censura da parte della Procura. Si trattava di compiti attribuiti in via esclusiva al responsabile finanziario, non potendo l’altro dipendente assegnato al servizio svolgere le predette attività, in ragione della sua occupazione nei servizi dei tributi e del commercio. Infine, la possibilità da parte del Segretario comunale di poter aiutare in tali incombenti non era fattibile in ragione della partecipazione solo in alcune giornate, dovendo assolvere le sue funzioni in ben distinti comuni di piccole dimensioni. In conclusione, nella citazione della Procura vi sarebbe nessuna prova che all’interno dell’amministrazione comunale vi fosse personale adeguato (quanto a professionalità) e disponibile (quanto ad orario lavorativo ed incombenze) per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’incarico esternalizzato. Infine, a propria difesa, i convenuti hanno precisato come non fosse disponibile un programma informatico per la redazione delle dichiarazioni, dello spesometro e per l’invio telematico dichiarazioni IVA e IRAP, oltre a non essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La conferma del danno erariale

Il Collegio contabile, dopo aver evidenziato le varie modifiche introdotte dal legislatore per rendere sempre più restrittiva la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, anche al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ha evidenziato come i presupposti di legittimità del c.d. outsourcing sono elencati e specificati dal comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. 267/00, ove si premette che solo per specifiche esigenze a cui le pubbliche amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio è consentito conferire incarichi esterni. Ne deriva, quindi, che il ricorso a personale esterno deve costituire un’eccezione essendo invece la regola generale avvalersi delle risorse interne (c.d. principio di autosufficienza), tanto è vero che la medesima disposizione individua quale specifica causa di responsabilità amministrativa l’affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

Nel caso di specie, gli incarichi in contestazione, protrattisi per più anni senza soluzione di continuità, hanno avuto ad oggetto generiche richieste di assistenza in materia fiscale – talvolta anche solo per presentare all’Amministrazione finanziaria dichiarazioni obbligatorie per legge – rivolte ad un professionista esterno, con generica motivazione di complessità della materia. In realtà l’ente non si è avvalso di un rapporto temporaneo ma continuativo nel tempo, sintomatico di una condotta contraria alle regole disciplinanti la materia. Pertanto, i convenuti si sono spogliati nel tempo di competenze proprie di natura ordinaria demandando il loro svolgimento ad un professionista esterno senza curarsi di attendere personalmente alle stesse e/o quantomeno di acquisire le conoscenze necessarie al loro svolgimento e proprie delle funzioni espletate.

In conclusione, il Collegio contabile ha ritenuto che, costi sopportati dal Comune di OMISSIS per gli incarichi contestati si siano tradotti in un danno per l’ente territoriale, posto che i compiti affidati al professionista esterno avrebbero potuto e dovuto essere svolti dagli odierni convenuti, già retribuiti (anche) a tal fine. La negligenza e la colpa grave attribuibili ai convenuti è, anche, dimostrata dalla mancanza del requisito della forma scritta del contratto previsto a pena di nullità per le pubbliche amministrazioni.

La condanna erariale, così come contestata dalla Procura deve essere confermata nel valore e nei presupposti di violazione dei precetti normativi.

 

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