Danno erariale al responsabile finanziario che si aumenta le indennità di posizione e di risultato

Condannata in primo grado per essersi distribuita l’indennità di posizione e di risultato, a fronte di una convenzione con altri comuni, pur riconoscendone l’illegittimità, la dipendente ha proposto appello.

19 Gennaio 2022
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Condannata in primo grado per essersi distribuita l’indennità di posizione e di risultato, a fronte di una convenzione con altri comuni, pur riconoscendone l’illegittimità, la dipendente ha proposto appello. La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale (sentenza n.545/2021) non accettando le motivazioni della responsabile, in ragione dell’elemento soggettivo della sua colpa grave dovuta essenzialmente alla posizione ricoperta all’interno dell’amministrazione oltre alle funzioni concretamente svolte, elementi questi che denotano una conoscenza della materia che evidenzia la sussistenza dell’elemento soggettivo necessario a integrare la responsabilità amministrativa.

La vicenda

Una responsabile finanziaria di un ente locale si era autoliquidata elementi retributivi a lei asseritamente non dovuti. In primo luogo, in ragione del rapporto convenzionale con altro ente locale, non aveva proceduto alla dimidiazione dell’indennità di posizione in un arco temporale di quasi sette anni, avendo ridotto con l’ente di appartenenza il proprio orario lavorativo al 50%. Altra posta di danno è rappresentata dall’erogazione della retribuzione di risultato che sarebbe stata erogata su un importo maggiore a causa della mancata dimidiazione della sua retribuzione di posizione. In entrambi i casi, secondo il giudice di primo grado, la responsabile si sarebbe liquidata emolumenti indebiti, senza avvedersi della mancata predeterminazione dei criteri per il calcolo dell’indennità di risultato ai sensi dell’art. 10, c. 3, del c.c.n.l. degli enti locale, che individuava in una forchetta tra il 10 e il 25% della retribuzione di posizione attribuita. Su questa ultima posta di danno, il Collegio contabile di primo grado ha statuito non in ragione del mancato raggiungimento dei risultati, quanto in quanto l’erogazione sarebbe avvenuta in assenza della definizione dei criteri. In altri termini, sarebbe stato compito proprio del responsabile finanziario porre in rilievo la mancata fissazione dei criteri, rendendone edotta la Giunta comunale in occasione del parere di regolarità tecnico-contabile. Altre poste di danno erariale sono state individuate in alcune indennità, in particolare quella per usi civici è un elemento di retribuzione accessoria non previsto né dalla legge, né dalla contrattazione collettiva, che costituiscono le uniche fonti disciplinanti le componenti della retribuzione, mentre l’indennità sostituzione per aver svolto attività di sostituzione del segretario comunale dell’ente era elemento non contemplato nel contratto collettivo e, pertanto, indebito.

La difesa

La responsabile finanziaria si è difesa precisando come vi sarebbe una errata interpretazione dell’art.14 del contratto in merito al rapporto convenzionale tra due enti locali che, a suo dire, fisserebbe il massimo erogabile per gli emolumenti del responsabile onerato anche di una posizione organizzativa. In base a tale norma, sarebbe errato l’”assioma” del giudice di primo grado, per il quale la retribuzione indicata dall’articolo sarebbe onnicomprensiva, potendo la dipendente aumentare la propria indennità di posizione fino a giungere ad euro 16.000 rispetto ai 12.912,00 ritenuti congrui dalla Corte territoriale, con conseguente legittimità di quanto erogato all’appellante. In merito alla retribuzione di risultato, non si è tenuto conto dei verbali del Nucleo di valutazione e della numerose attività ed obiettivi raggiunti. Anche in merito alle indennità addizionali percepite per il progetto sugli usi civici, per aver curato in prima persona i ruoli e svolto il censimento degli stessi, con uno sforzo straordinario, per cui gli emolumenti attribuitile sarebbero del tutto legittimi. Infine, anche per la posta di danno contestata per aver sostituito il segretario comunale sarebbe da considerare legittimo, in ragione delle diversità delle funzioni rispetto all’indennità di risultato, percepita per l’attività svolta nel settore di pertinenza. Tanto che il successivo CCNL per il periodo 2016-2018 era previsto un incremento pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. In altri termini, si sarebbe in presenza di una legittima prassi applicativa, alla luce della successiva e più favorevole disciplina della contrattazione collettiva.

La conferma

Il Collegio contabile di appello conferma tutte le poste del danno erariale rilevate nella sentenza e non significative le doglianza sulla legittimità delle indennità che la medesima convenuta si è attribuita mediante liquidazione in busta paga. In ragione dell’indebito ricevuto, e della riduzione operata dal giudice di prime cure sul complessivo danno erariale, la sentenza deve essere confermata in quanto, sotto il profilo soggettivo, non ha potuto il Collegio non considerare la posizione ricoperta dall’appellante all’interno dell’amministrazione e le funzioni concretamente svolte dalla stessa. Tali elementi hanno denotato una conoscenza della materia che evidenzia la sussistenza dell’elemento soggettivo necessario a integrare la responsabilità amministrativa.

 

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PNRR – Gli Enti Locali nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ruolo, risorse, rendicontazione e controllo. Istruzioni operative

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