Danno erariale al messo se il credito notificato erroneamente si prescrive

Il messo comunale è stato condannato in primo grado dal giudice contabile per danno erariale per le somme del credito prescritte a causa della errata procedura di notificazione.

10 Giugno 2020
Modifica zoom
100%

Il messo comunale è stato condannato in primo grado dal giudice contabile per danno erariale per le somme del credito prescritte a causa della errata procedura di notificazione. Il ricorso in appello del messo comunale  che ha provato a sminuire l’accaduto non ha, tuttavia, sortito alcune effetto positivo tanto che la seconda Sezione della Corte centrale di appello (sentenza n.136/2020) ha confermato il danno erariale.

La vicenda

La Procura contabile ha convenuto in giudizio il messo comunale per aver omesso la regolare notificazione di due ordinanze emessa da un PA nei confronti di un trasgressore, circostanza da cui era derivata la scadenza del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze stesse, nonostante i continui solleciti della PA sulla richiesta della corretta esecuzione da parte del messo notificatore. Il Collegio contabile di primo grado ha condannato il messo comunale al danno erariale per colpa grave sulle errate notifiche che avevano in tal modo privato la PA del relativo credito ormai prescritto.

Il messo non soddisfatto della sentenza, ha proposto appello evidenziando gli errori commessi nel giudizio di primo grado, in quanto a suo dire le ordinanza ingiunzione sarebbero state correttamente notificate e, in busta chiusa, “depositate” presso la casa comunale, Ufficio della Polizia Municipale. L’unico adempimento che, effettivamente, non sarebbe stato curato dall’odierno appellante sarebbe stata l’affissione all’Albo del Comune e la restituzione degli atti notificati. In merito alla mancata affissione all’Albo è stato evidenziato come il d.lgs. n.196/2003 avrebbe eliminato la formalità dell’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario. In merito alla colpa grave, il messo ha evidenziato come stante le ridotte dimensioni organiche dell’ufficio di appartenenza, avrebbe svolto solo saltuariamente la funzione di notificatore e sarebbe incorso in omissioni solo formali.

La conferma della Corte di appello

Per i giudici contabili di appello è priva di fondamento la doglianza della mancata prova delle omissioni che gli vengono contestate e dell’insussistenza del danno concreto e attuale. Infatti, a seguito della segnalazione della PA che ha avuto il credito prescritto per errata notificazione, il messo comunale avrebbe provveduto ad avviare il procedimento notificatorio non portandolo, tuttavia, a termine, in quanto, per sua stessa ammissione, non avrebbe provveduto né all’affissione all’Albo del Comune né alla dichiarazione di avvenuta affissione. In altri termini, per consolidato orientamento dei giudici di legittimità i presupposti legittimanti la notificazione sono, da un lato, l’ignoranza soggettiva, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, dall’altro, l’inutile esperimento di tentativi volti a superare tale condizione di ignoranza attraverso le ricerche possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza (tra le tante, Cass. civ. 31 luglio 2017). Pertanto, in assenza di prova o di attestazione delle avvenute ricerche la notificazione deve ritenersi nulla (tra le tante, Cass. civ. n. 24253/16). È, tuttavia, indispensabile che, una volta eseguite le ricerche con esito negativo, il procedimento notificatorio debba essere concluso con il prescritto deposito presso la casa comunale, con l’effetto che, in assenza, la notificazione non può dirsi validamente avvenuta. Nel caso di specie, in presenza della mancata notifica, si è consumato il termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzione, nonostante i solleciti dalla PA creditrice. In questo caso il danno erariale addebitato al messo comunale, per l’errata procedura di notificazione, corrisponde alla mancata entrata della PA del credito prescritto.

Anche in merito all’elemento soggettivo non può essere considerata la mancanza di colpa grave, in capo al dipendente comunale che, omettendo atti del proprio ufficio, cagioni una perdita patrimoniale anche ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza (cosiddetto “danno obliquo”). In questo caso privi di pregio sono le scusanti che il dipendente fosse l’unico vigile urbano in servizio presso il Comune né il fatto che egli avesse svolto l’attività notificatoria “saltuariamente”, in quanto non solo gli adempimenti richiesti sono limpidamente espressi nel testo normativo di riferimento, ma, pur essendo stati avviati, non sono stati portati a compimento, ciò che dimostra la grave incuria nell’esecuzione di un compito del proprio ufficio.

L’appello, pertanto, deve essere rigettato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento