Danno da condotta omissiva per il responsabile dei servizi finanziari che non parifica il conto dell’agente contabile

La Corte dei conti stabilisce alcuni importanti principi sulla competenza dell’agente contabile, di quella del responsabile finanziario e, infine, di quella intestata alla Corti dei conti.

10 Settembre 2020
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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sicilia (sentenza n.432/2020) stabilisce alcuni importanti principi sulla competenza dell’agente contabile, di quella del responsabile finanziario e, infine, di quella intestata alla Corti dei conti.

Agente contabile

Il riferimento oggetto di intervento dei giudici contabili, riguarda la resa del conto dell’agente contabile per l’imposta di soggiorno. E’ indubbio che la qualificazione di agente contabile riconosciuta anche ai concessionari locali della riscossione comporta l’obbligo per questi ultimi di rendere giudizialmente il conto della propria gestione, anche in assenza di una specifica modulistica redazionale del conto e nonostante la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nel denominare la rendicontazione dovuta quale conto della gestione, o della riscossione o dei pagamenti, restando determinante la mera disponibilità materiale del denaro e dei valori, ragion per cui al giudizio di conto restano obbligati anche i contabili di fatto. Secondo il giudice di legittimità, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (tra le tante, SS.UU. n. 13330/2010 e SS.UU. n. 14891/2010).   Pertanto, in merito all’imposta di soggiorno, va riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla all’ente locale. In altri termini, il gestore della struttura ricettiva non assume in proprio l’obbligazione tributaria, in quanto l’imposta di soggiorno dev’essere versata al Comune solo quando le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite alloggiato, gravando unicamente su quest’ultimo l’obbligazione tributaria, e che gli adempimenti richiesti agli albergatori non attribuiscono loro la qualifica di sostituti d’imposta, limitandosi bensì a quella di esattori comunali, e quindi di agenti contabili.

La parifica del responsabile finanziario

Le amministrazione locali che ricevono il denaro dagli agenti contabili sono obbligati ad effettuare la parifica dei conti, individuando le figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa. In altri termini, la parificazione del conto costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, e va ovviamente distinta dalla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile. L’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile. Il controllo, inoltre, dell’amministrazione sul conto dell’agente contabile denominato parificazione si sostanzia nell’apposizione del visto di concordanza. In caso di mancanza del visto devono emergere le motivazioni ostative al riscontro positivo del conto ed in questi casi, spetta al magistrato istruttore della Corte dei conti chiedere che l’amministrazione trasmetta la nota di osservazione/contestazione da parte del responsabile finanziario nei confronti dell’agente contabile in cui sono evidenziate le irregolarità e i motivi di discordanza che hanno precluso il positivo riscontro del conto medesimo.

Precisa il Collegio contabile come, la rilevanza della nota di contestazione è duplice. Da un lato la stessa rileva ai fini della interruzione del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, decorrente dalla data di deposito del conto presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Dall’altro lato, in caso di inadempimento (con conseguente spirare del termine di prescrizione) risponde di responsabilità per danno da condotta omissiva il responsabile dei servizi finanziari tenuto alla parificazione.

La parifica

A dire del Collegio contabile siciliano, la parifica deve basarsi sulle scritture contabili dell’amministrazione o su altri elementi contabili in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della norma un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall’agente contabile. In altri termini, la parifica non si esaurisce in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’amministrazione. Pertanto, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente contabile e quelli ricavabili dalle scritture dell’ente ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente (reversali d’incasso, versamenti in tesoreria), anche mediante idonee tecniche di campionatura.

La verifica della Corte dei conti

In presenza di un difetto della parificazione, mancando l’imprescindibile controllo amministrativo dell’agente contabile, spetta al magistrato istruttore della Corte dei conti utilizzare i poteri istruttori per chiedere all’ente di effettuarla prima di procedere all’ulteriore istruttoria del conto. Inoltre, dovrà altresì essere preliminarmente verificata la sussistenza di ogni altro requisito formale e sostanziale, tra cui la sottoscrizione da parte del gestore della struttura nel periodo di riferimento.

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