Dallo split ai piani di riequilibrio, il quadro aggiornato alla vigilia della manovra

il sole24ore
11 Ottobre 2018
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Dopo l’approvazione del bilancio consolidato, l’attenzione degli operatori e dei revisori dei conti degli enti locali si sposta sulla manovra 2019/21. Importanti sono dunque le novità degli ultimi mesi, contenute essenzialmente nel Decreto Dignità e nel Milleproroghe, per avere un quadro normativo aggiornato utile ai fini gestionali e all’attività di vigilanza da svolgere costantemente durante ‘anno. Norme fiscali del Decreto Dignità Le modifiche di maggior rilievo del decreto legge 87/2018 (Decreto Dignità) attengono alle disposizioni fiscali. Con l’articolo 12 viene infatti abrogato l’obbligo in capo ai professionisti di applicare la disciplina dello split payment per le fatture emesse dopo l’entrata in vigore del provvedimento (14 luglio). Sempre in ambito fiscale, viene stabilito che i dati relativi allo spesometro del terzo trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (prima era il 30 novembre), insieme a quelli del secondo semestre. Per gli enti locali la novità riguarda solo le fatture di vendita cartacee emesse verso soggetti Iva, dal momento che le altre fatture sono trasmesse in formato elettronico. L’articolo 11-bis proroga poi al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante nei confronti di soggetti Iva. Questo rinvio, essendo già in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti, non comporta novità per gli enti locali. Mentre rileva la decorrenza, dal 1° luglio 2018, dell’obbligo di effettuare pagamenti secondo modalità tracciabili (tramite carte di credito, di debito o prepagate) qualora si voglia beneficiare della deducibilità ai fini Ires e della detraibilità ai fini Iva delle spese di carburante. Estesa, infine, anche all’anno 2018, la possibilità per imprese e professionisti di compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati, vantati nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 12-bis). Esercizio obbligatorio in forma associata e Province Prorogati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (fino a 5.000 ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane). Mentre viene istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali un tavolo tecnico-politico con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina di province e città metropolitane (articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 91/2018); si fissa poi al 31 ottobre 2018 la data dell’election day per il rinnovo degli organi provinciali (articolo 1, comma 2, del Dl 81/2018). A essere interessati a questa data sono i presidenti di Provincia e i consigli provinciali il cui mandato scade tra il 26 luglio e il 31 ottobre 2018. Di conseguenza la durata dei mandati è prorogata alla medesima data. La scadenza interessa inoltre i presidenti o i consigli della stessa provincia in cui si svolgono elezioni, se il relativo mandato scade entro il 31 dicembre 2018. Solo per tale tornata elettorale sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalle elezioni (in luogo del termine ordinario di 18 mesi). È altresì esclusa l’applicazione delle sanzioni nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il mancato rispetto, per l’anno 2017, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 2-sexies). Sempre per le Province, è spostato al 30 giugno (rispetto al termine del 31 marzo) successivo all’anno di riferimento il termine per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. Piani di riequilibrio Qualora un ente locale abbia presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato (rispetto al piano originario), la verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019. L’organo di revisione dell’ente locale è comunque obbligato, solo a fini istruttori, a provvedere alla trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi in esso fissati al Ministro dell’interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti, (relazione di cui all’articolo 243-quater, comma 6). Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni del piano, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato (articolo 1, comma 2-quater e 2-quinquies Dl 91/18). Verifiche antincendio e di vulnerabilità sismica È differito al 31 dicembre 2018 (dal 31 dicembre 2017) il termine per l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Prorogato poi dal 31 agosto scorso al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del Dl 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). Comuni sisma 2012 Rideterminata la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nel biennio 2019 e 2020 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del fondo negli anni 2015 e 2016. Rispetto alla normativa vigente, la percentuale da applicare nel 2019 si riduce dal 75 al 50 per cento dell’importo della riduzione non applicata negli anni 2015-2016, mentre la percentuale da applicare nel 2020 si riduce dal 100 al 75 per cento. A decorrere dall’anno 2021 la percentuale da applicare sarà pari al 100 per cento dell’importo della riduzione non applicata. Vincoli di finanza pubblica Poco efficace, infine, la norma secondo cui le regioni e le province autonome possono, per l’anno 2018, rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio entro il 30 settembre 2018.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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