La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 60/2018, ha formalmente ammonito un organo di revisione contabile per aver dichiarato nella relazione allo schema del rendiconto di aver affettuato la verifica preliminare circa «la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge» accettando, senza alcuna rilevazione di irregolarità, una cassa priva di vincoli che si è dimostrata successivamente non veritiera.
La vicenda
A un Comune, oggetto di verifica in sede di controllo, la Corte territoriale ha richiesto specifiche motivazioni circa la rappresentazione dei vincoli di cassa pari a zero alla data del 1° gennaio 2015. Sia il Comune, in sede di risposta nel febbraio 2016, sia il collegio contabile, in sede di verifica avvenuta nel 2017, hanno evidenziato l’errore, avendo di fatto accertato la reale presenza dell’utilizzazione di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti non ricostituiti al termine dell’esercizio finanziario 2014, puntualizzando che l’errore si fosse protratto per tutto l’anno 2015. L’organo di revisione contabile, nonostante l’errore evidenziato e ammesso dallo stesso Comune, ha dichiarato, invece, sia nel parere reso nello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 sia nella relazione-questionario sul bilancio consuntivo dello stesso anno, che non c’era nessuna grave irregolarità contabile da parte dell’ente locale.
Le indicazioni del collegio contabile
Il Collegio contabile ligure ha rilevato che, nella premessa del parere dell’organo di revisione al rendiconto di gestione, veniva specificato che «l’organo di revisione ha verificato utilizzando motivate tecniche di campionamento …. la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge» e che «gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e al 31/12/2015 risultano reintegrati». La dichiarazione, non potendo rappresentare una mera operazione di stile, risulta non conforme sia alle precedenti certificazioni della stessa amministrazione, che ha ammesso l’esistenza di vincoli di cassa, sia da parte della stessa sezione di controllo che ha evidenziato l’assenza della separazione nel fondo di cassa delle somme aventi destinazione vincolata e la necessità di ricostituirle nella misura in cui non siano state spese in conformità ai loro vincoli. A causa del mancato accertamento dei vincoli di cassa, il collegio contabile richiama formalmente l’organo di revisione, alla luce delle rappresentazioni non veritiere della situazione finanziaria, ad adempiere al mandato assunto con la massima diligenza e professionalità, oltre che evitare inutili aggravi di lavoro alla stessa Sezione.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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