Crediti pubblici, novità in arrivo

ItaliaOggi
25 Novembre 2020
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L’art. 182-ter della legge fallimentare viene esteso ai crediti erariali e contributivi
Possibili pagamenti parziali. Ruolo centrale dell’esperto attestatore
Poche norme come l’art. 182-ter della legge fallimentare hanno subito modifi che e integrazioni nel corso degli ultimi quindici anni e, a differenza di altre aree del diritto, questo lungo e tormentato iter appare fi nanco giustifi cato se si tiene conto che la norma in questione affronta un tema di delicatezza estrema: il trattamento dei crediti pubblici. Dopo aver esteso l’applicabilità dell’istituto, limitato inizialmente al solo concordato preventivo, anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti per effetto del dlgs n. 169/2007, e aver superato il muro dell’intangibilità del tributo Iva e delle ritenute erariali previdenziali grazie alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 aprile 2016, relativa alla causa C-546/14 (Sentenza Degano), si approda dopo un lungo dibattito di dottrina e giurisprudenza, alla possibilità che i crediti erariali e contributivi possano essere pagati in maniera parziale anche senza l’esplicito assenso degli uffi ci. Le oggettive complicanze procedimentali che la norma porta con sé e il potere di contrastare ad libitum la proposta da parte degli uffi ci (quantomeno negli accordi di ristrutturazione) non ha contribuito a un utilizzo estensivo dello strumento ed evidentemente occorrevano altri interventi per poter offrire al mercato un maggiore appeal per il suo utilizzo. Per affrontare la valanga di crisi e insolvenze che la gravissima pandemia sta causando e che ancora non approda nei tribunali italiani unicamente per effetto dei numerosi interventi normativi di natura emergenziale che stanno «congelando» le passività di migliaia di imprese italiane, serviranno ben altri strumenti, più effi caci ed incisivi. In questo senso va letto il recentissimo intervento del legislatore del 2020 il quale, in parte anticipando le novità che il Codice della Crisi di Impresa, agli artt. 63 e 88, ha già introdotto nel corpus juris di futura introduzione, con un emendamento recentemente approvato al Senato e ancora all’esame della Camera, introduce nell’attuale articolo 182ter la possibilità che il giudice possa omologare concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti anche in caso di inerzia o di mancata adesione da parte dell’amministrazione fi nanziaria e di quella previdenziale. L’omologa degli accordi e dei concordati sarà possibile quando l’adesione dei creditori erariali e previdenziali sia considerata essenziale per il raggiungimento delle maggioranze, di voto nel concordato e delle percentuali minime di legge per gli accordi, e in presenza di un’attestazione che sancisca l’incapienza del debitore e l’assoluto vantaggio per i creditori pubblici del pagamento parziale proposto rispetto all’alternativa fallimentare. Anche il regime privilegiato di cui ha goduto l’Inps, in applicazione del dm 4 agosto 2009, verrà meno defi nitivamente con l’approvazione delle modifi che all’art. 182-ter: questo vincolo normativo, di rango inferiore rispetto alla normativa fallimentare, ha – di fatto – posto oggettive diffi coltà alle ristrutturazioni delle imprese permettendo agli uffi ci previdenziali di vedere soddisfatti per intero i propri crediti, con una possibilità di dilazione limitata a cinque anni e con un trattamento oltremodo favorevole rispetto ai tributi erariali. Ma la questione di fondo rimane tutt’ora quella inerente l’equità di uno strumento che permette, a certe e determinate condizioni, di stralciare, per importi anche rilevanti, crediti dello Stato, permettendo così all’imprenditore di iniziare una nuova attività, o continuare la precedente, grazie a un abbattimento del carico tributario con un potenziale effetto distorsivo della concorrenza che le varie associazione di categoria non ebbero timore di sollevare, all’epoca dell’introduzione della norma. Appare chiaro che le condizioni per l’applicabilità del « cram down» debbono essere stringenti e attentamente controllate: da qui l’innesto di un rilevante controllo giudiziale il quale, pur atteggiandosi diversamente quanto alla specificità di tale sindacato nelle due diverse soluzioni legali, assicura ai creditori pubblici un attento vaglio dell’esistenza delle condizioni legali per la applicabilità dello stralcio. Occorreva in defi nitiva superare alcune resistenze culturali e organizzative degli uffi ci delle Entrate e dell’Inps che hanno sempre guardato con diffi denza a questo strumento transattivo, nel loro contemporaneo ruolo di riscossori di ultima istanza dei debiti statali e di soggetti passivi di proposte di pagamenti parziali degli stessi, in presenza, in casi purtroppo non sporadici, di proposte inaccettabili nelle quali era provato che il debitore aveva utilizzato ogni mezzo al fi ne di occultare attività e fondi che avrebbero incrementato la soddisfazione di un credito di rango privilegiato e che afferiva all’intera comunità sociale. Sotto questo profi lo il presidio rappresentato dall’esperto attestatore e dal professionista che deve attestare l’incapienza patrimoniale del debitore ex art. 160, II comma, l. fall, per lo più iscritti all’albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali, deve poter rappresentare una garanzia reale di legalità e correttezza delle domande di trattamento dei crediti erariali e contributivi, di modo da permettere agli organi della procedura, giudice e commissario, ove presente, di poter adeguatamente vigilare e, laddove previsto, autorizzare il pagamento parziale, defi nitivamente certi di aver così permesso un introito nelle casse erariali maggiore di quello realizzabile nel diverso scenario liquidatorio fallimentare.
* presidente della Commissione del Odcec di Roma sul Concordato Preventivo
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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