In sostanza, a fronte dell’erogazione dei crediti a favore dei dipendenti, i sostituti d’imposta, vale a dire gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, possono recuperare le somme distribuite, utilizzandole in compensazione come credito d’imposta.
Può succedere però che tali crediti vengano utilizzati indebitamente, in tutto o in parte, e che, pertanto, l’Agenzia delle entrate emetta atti di recupero.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai detti atti di recupero, l’Agenzia ha istituito i codici tributo:
- “7503” (Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale)
“7504” (Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale). - Nel modello di pagamento F24, trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo vanno indicati in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”: Anche in questo caso devono essere riportati obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” del provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è quello che accoglie l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Con la risoluzione, infine, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare che, in questi casi, non è possibile avvalersi della compensazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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