Bocciatura del metodo semplificato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto degli enti locali. A mettersi di traverso è la Corte conti Umbria, che nella deliberazione 34/2018 mette in dubbio la sostenibilità di quanto previsto dai nuovi principi contabili. Nel contesto del dlgs 118/2011, gli enti devono accantonare una quota congrua del risultato di amministrazione per sterilizzare il rischio di insoluto sui propri residui attivi. Per la quantificazione di tale accantonamento sono previsti due metodi, sulla carta pienamente alternativi e quindi equipollenti. Il primo è il metodo ordinario e prevede di applicare al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media (semplice o ponderata) delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al 1° gennaio degli stessi esercizi. In alternativa, si può fare ricorso al c.d. metodo semplificato (o sintetico), sommando al fondo accantonato in sede di rendiconto nell’esercizio precedente a quello definitivamente accantonato nel preventivo dell’ultimo esercizio e sottraendo gli eventuali utilizzi per cancellazione di crediti inesigibili.
Il metodo semplificato è stato introdotto in un secondo tempo in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi e comunque solo in via transitoria fino al 2019 (anche se, considerata la più ampia spalmatura del fondo a preventivo, consentita dal comma 882 della legge 205/2017 fino al 2021, anche la prima dead-line dovrebbe ritenersi posticipata di due anni, anche se sul punto non c’è chiarezza).
Tuttavia, la sua adozione deve essere effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva di ogni ente e del rischio di rinviare al futuro la copertura di oneri presenti. Al riguardo, i magistrati evidenziano che tale metodo, seppur consentito dalla normativa vigente, può rappresentare una scelta non prudente in virtù del rischio di finanziare spese, scadute ed esigibili, con entrate di difficile esazione, rinviando al futuro ulteriori accantonamenti che, se non potranno essere compresi nei futuri risultati di amministrazione, genereranno, per la parte eccedente, disavanzi di amministrazione ordinari. Sembra trasparire come la scelta del metodo semplificato in luogo del più rigoroso metodo ordinario debba essere attentamente motivata nella relazione sulla gestione. La Sezione umbra precisa anche come debba effettuarsi la riduzione fondo conseguente allo stralcio di residui attivi, ritenendo non corretto eliminare una quota di accantonamento pari al residuo stralciato ma solo alla quota del medesimo effettivamente accantonata. In altri termini, secondo la Corte, se si elimina un residuo attivo per 100, che aveva alimentato fondo per 80, quest’ultimo può essere ridotto di 80 e non di 100.
La pronuncia è di particolare interesse per i revisori, che dovranno verificare che gli enti abbiano provveduto ad accantonare un fondo congruo. Lo schema di relazione Cndcec-Ancrel invita a evidenziare le risultanze di ciascun metodo, confrontandole con l’importo che l’ente ha deciso effettivamente di accantonare, in modo da far emergere eventuali condotte non prudenziali che possono determinare squilibri negli esercizi futuri.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento