Costituzione del fondo decentrato non certificato dai revisori e mancata adozione del piano della performance sono gravi irregolarità contabili

I magistrati contabili, nella verifica del questionario inviato dall’organo di revisione, hanno evidenziato la grave irregolarità contabile riguardante la mancata certificazione dell’Organo di revisione sulla costituzione del fondo del salario accessorio, oltre a confermare l’obbligo del piano della performance anche per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

10 Marzo 2021
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I magistrati contabili, nella verifica del questionario inviato dall’organo di revisione, hanno evidenziato la grave irregolarità contabile riguardante la mancata certificazione dell’Organo di revisione sulla costituzione del fondo del salario accessorio, oltre a confermare l’obbligo del piano della performance anche per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le motivazioni su queste irregolarità sono contenute nella deliberazione n.20/2021 della Sezione della Liguria.

Le indicazioni del questionario

Dal questionario, trasmesso dall’Organo di revisione contabile di un ente locale, è emerso che la costituzione del fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall’Organo di revisione, inoltre, l’ente non ha sottoscritto l’accordo decentrato integrativo e non ha vincolato al risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

L’istruttoria

Il magistrato contabile, in ragione delle criticità emerse dal questionario, ha chiesto all’ente locale di trasmettere i provvedimenti e la documentazione relativa alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio, la sottoscrizione del contratto decentrato, l’adozione del piano della performance, con evidenza delle relative date di sottoscrizione o adozione, nonché indicazione delle date di erogazione del trattamento accessorio.

L’ente ha risposto che la costituzione del fondo dell’anno 2018 è avvenuta all’inizio del mese di dicembre mentre la sottoscrizione del contratto decentrato anche dell’anno 2019 è avvenuta all’inizio del primo trimestre del 2020 cui precedeva il parere rilasciato dal revisore circa un mese prima, mentre il piano della performance del 2018 non risulta ancora adottato. Le valutazioni per l’erogazione della retribuzione di risultato e della produttività è avvenuta secondo il sistema di misurazione e valutazione adottato dall’ente locale in assenza dell’assegnazione di obiettivi cui ancorare le valutazioni.

I rilievi del Collegio contabile

I giudici contabili hanno evidenziato in via preliminare come le amministrazioni hanno l’obbligo di adottare il piano della performance entro il 31 gennaio di ogni anno mentre la relazione della performance dell’esercizio precedente deve essere approvata entro il 30 giugno. Inoltre, l’art. 169, c. 3 e c. 3 bis 2, del d.lgs. 267/2000 prescrive l’obbligatorietà del piano esecutivo di gestione solo per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, per i quali il piano della performance è unificato in un unico documento con il piano esecutivo di gestione. In altri termini, i comuni inferiori ai 5.000 abitanti fermo restando l’obbligatoria adozione del piano della performance non stabilisce l’ulteriore obbligo di unificare quest’ultimo con il PEG previsto, invece, per i comuni di più ampia dimensione demografica. Infatti, i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, pur non essendo tenuti all’adozione del piano esecutivo di gestione, devono redigere il piano della performance, in modo da consentire, “una programmazione minimale, ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione” (cfr. Sezione controllo Sardegna, parere n.1/2018).

Non può, inoltre, sottacersi come il principio applicato della programmazione, allegato 4.1 al d.lgs. 118/2011, al punto 10.4, sollecita l’adozione del piano esecutivo di gestione in forma semplificata anche nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. La mancata adozione del piano della performance, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l’esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire, oltre al fatto che la mancata assegnazione di obiettivi in via preventiva e il raggiungimento degli stessi preclude l’erogazione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa.

Avuto riguardo al parere dei revisori dei conti il medesimo è stato reso sulla preintesa e non sulla costituzione del fondo.

Nonostante le chiare indicazioni legislative, l’ente ha proceduto all’erogazione della produttività e alla retribuzione di risultato per le posizioni organizzative e, tale ultima erogazione è addirittura avvenuta prima della sottoscrizione del contratto decentrato.

Pertanto le attività poste in essere dall’ente sono in patente contrasto con le disposizioni di legge e dei principi contabili. Sulla certificazione dei revisori il punto 5.2 lett. a) dell’allegato n.4/2 prevede in modo chiaro che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”. In altri termini, solo con la certificazione del fondo da parte dell’Organo di revisione le risorse sono vincolate, altrimenti le risorse variabili finiscono in economia di bilancio non potendo più essere erogate.

A nulla è valsa la difesa dell’ente che ha giustificato l’erronea convinzione che un comune, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, non fosse tenuto in via obbligatoria all’adozione del piano della performance, non essendo tenuto all’adozione del Piano esecutivo di gestione. Restano, nel caso di specie, le gravi irregolarità contabili tali da pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente a causa della mancata adozione del piano della performance e della mancata certificazione da parte dell’organo di revisione della costituzione del fondo per il salario accessorio.

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

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