di Alessandro Garzon
Le agevolazioni possono essere suddivise tra crediti d’imposta e detrazioni d’imposta (Irpef/Ires). La risposta all’interpello 397/20 ha confermato che – in quanto escluso da Ires – l’ente locale non può beneficiare di alcuna detrazione: non potendone essere titolare, poi, non può nemmeno trasferirla a terzi in base all’articolo 121 del Dl 34/2020. I crediti d’imposta invece, secondo la risposta all’interpello 389/20 dovrebbero essere fruibili anche dagli enti locali in relazione alle sole attività svolte in ambito Iva.
Ciò posto, l’unico credito d’imposta concretamente attivabile da un ente locale potrebbe essere il bonus affitti (articolo 8 del Dl 137/20), laddove l’ente utilizzi dei locali che gli sono affittati da un terzo per l’esercizio di alcune limitate attività, quali la gestione di impianti sportivi o di teatri o di altre strutture artistiche.
Decisamente più interessante è il capitolo delle iniziative che l’ente locale può assumere a supporto delle categorie produttive. Dato atto che l’ente non soffre – di regola – di problemi di liquidità, e che, comunque, potrebbe rapidamente rientrare dal finanziamento con la compensazione dei crediti acquisiti con debiti tributari o previdenziali, può porsi come soggetto in grado di rendere immediatamente liquide e senza oneri – attraverso il loro acquisto (e immediato pagamento) al valore nominale – tutte le detrazioni Irpef/Ires e tutti i crediti d’imposta maturati dai soggetti beneficiari La possibilità per il Comune di beneficiare in via diretta di crediti d’imposta ha appunto trovato conferma nell’interpello 389/20.
La risposta 420/20 ha poi confermato che l’ente può anche acquistare crediti d’imposta maturati da altri soggetti. Il caso riguarda un ente pubblico che, intendendo acquistare un credito d’imposta sul canone di locazione di cui beneficia un terzo, chiede di conoscere i codici da utilizzare per la successiva compensazione del credito.
Dato per scontato che l’ente possa acquistare il credito d’imposta, l’Agenzia precisa poi che, non essendo utilizzabile alcun codice relativo all’F24 Ep, l’ente pubblico deve – utilizzare l’F24 ordinario.
Resta fermo il principio generale per cui l’utilizzo di questo modello è limitato agli importi da compensare. L’ente deve esporre nel modello F24 ordinario i crediti da compensare e i debiti da pagare fino alla concorrenza dell’importo dei crediti, così che il saldo del modello sia pari a zero, dovendosi invece effettuare attraverso l’F24Ep il pagamento dei debiti che residuano.
Gli enti/cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalla comunicazioni inviate dai cedenti alle Entrate. Affinchè i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che l’ente/cessionario proceda all’accettazione dei crediti , tramite la «Piattaforma cessione crediti» disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate. Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti tramite F24, la risposta 420/20 richiede l’utilizzo dei codici 6930 e 6931. Nell’F24, questi codici tributo vanno esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo «anno di riferimento» del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel Cassetto fiscale.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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