Cosa rimane dopo le semplificazioni del servizio di tesoreria

Innanzitutto, vediamo assieme le recenti semplificazioni del servizio di tesoreria degli enti locali e come si sono succedute nel corso del tempo.

1 Ottobre 2020
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Innanzitutto, vediamo assieme le recenti semplificazioni del servizio di tesoreria degli enti locali e come si sono succedute nel corso del tempo. La prima semplificazione è stata introdotta dall’art. 57, c.2 quater, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, (GU n.301 del 24-12-2019), che abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, con effetto dal 1 gennaio 2020. Il comma 1 dell’art. 216, ora abrogato, prevedeva una forma di controllo esterno di legittimità dei pagamenti disposti da un ente locale, affidato al Tesoriere dell’Ente.

In pratica, prima di dare corso ai mandati di pagamento consegnati dall’Ente, il tesoriere doveva verificare di capienza degli stanziamenti di competenza e degli stanziamenti di cassa del primo anno del bilancio preventivo triennale dell’Ente. Se non c’era capienza il mandato non poteva essere pagato. Il controllo del tesoriere riguardava anche gli stanziamenti di bilancio relativi alla gestione residui. Ciò in ossequio al principio delle autorizzazioni del bilancio preventivo, secondo il quale i mandati possono essere pagati nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa e di competenza finanziaria (Vedasi Punto 11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118). Quindi, a seguito della suddetta abrogazione, il principio rimane; sparisce solamente il controllo esterno da parte del tesoriere.

Entrando un po’ nel dettaglio, il controllo del Tesoriere (ora abrogato) consisteva:
1) nella verifica di capienza del rispettivo stanziamento di spesa e di cassa, indicato nel primo esercizio del bilancio preventivo triennale dell’Ente;
2)  nella verifica (aggiuntiva o doppia verifica) di capienza del rispettivo stanziamento di competenza di spesa, indicato nel primo esercizio del bilancio preventivo triennale dell’Ente, nel senso che i mandati non potevano essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato;
3) verifica di capienza degli stanziamenti di spesa “a residui”;
4) di conseguenza, il Tesoriere doveva, altresì, ricevere e controllare anche i provvedimenti delle variazioni di bilancio dell’Ente, nonchè l’elenco dei residui presunto all’inizio dell’esercizio;
5) verifica della codifica SIOPE e dei codici della transazione elementare di cui agli art. da 5 a 7, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Un discorso a parte riguarda i profili di responsabilità a seguito di mandati di pagamento irregolari; ovviamente, venendo a cessare il controllo esterno, tutto ricade sul funzionario che ha sottoscritto la liquidazione di spesa ex art. 184 del Tuel, sul Responsabile del servizio finanziario (o suo delegato) per quanto concerne i controlli in capo a tale figura e sui revisori dei conti, nell’ambito dei controlli interni ad essi affidati. La seconda semplificazione, introdotta dall’art. 57, c.2 quater, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, concerne un adempimento tipico del Tesoriere e precisamente l’abrogazione della presentazione in sede di rendiconto annuale degli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa (abrogato il comma 2, dell’articolo 226, let.a) del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). Si ricorda che entro il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio, il tesoriere rende il conto della propria gestione di cassa all’Ente locale, ai sensi dell’art. 226 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla base dello schema di cui all’allegato n. 17 del D.Lgs. 118/11.

L’allegato n. 17 dovrà essere aggiornato da un apposito decreto ministeriale in quanto contiene alcuni dati che non devono più essere trasmessi al tesoriere:
– i RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS)
– le PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
– le PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

La terza semplificazione consiste, di fatto, in alcune precisazioni di adempimenti perlopiù operativi collegati alle prime due semplificazioni. L’art. 52 del DL 14/8/20, n. 104, abroga l’art. 163, commi 4 e 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e modifica l’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Trattasi:
– dell’abrogazione dell’invio da parte dell’Ente al tesoriere dell’elenco dei residui presunti e degli stanziamenti di competenza in caso di esercizio provvisorio (ovvero quando il bilancio preventivo non è stato approvato nel termine del 312 dicembre dell’anno precedente); art. 163, comma 4, del Tuel;
– dell’abrogazione dell’indicazione nei mandati di pagamento dei parametri per il controllo da parte del tesoriere in caso di esercizio provvisorio (in particolare l’esclusione dal controllo per dodicesimi); art. 163, comma 6, del Tuel;
– dell’abrogazione dell’art. 175, comma 9bis del Tuel, che imponeva la trasmissione al Tesoriere dei provvedimenti di variazione di bilancio. Si precisa tuttavia all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che permangono comunque delle fattispecie particolari di controllo sui pagamenti da parte del Tesoriere.
Dovranno, fra l’altro, essere aggiornati i principi contabili applicativi ed i modelli contabili indicati nel Punto 11.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Dovrebbero decadere anche i controlli del tesoriere in caso di gestione provvisoria, ma in questo caso, è opportuno attendere l’aggiornamento del Punto 11.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Rimane comunque ferma la regola generale dei limiti di spesa mensili per dodicesimi; dal 2020, però, riguarda solamente l’Ente e non crea adempimenti al Tesoriere. Si ricorda che durante l’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Viste le suddette semplificazioni della gestione del tesoriere dell’Ente, sembra utile riportare una tabella riassuntiva con gli adempimenti abrogati e quelli rimasti in vigore.

Scarica la Tabella: Adempimenti Enti – Tesoriere

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