Corte dei conti su riduzione del 10% del compenso degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali

La riduzione del 10%, prevista dal comma 6 dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, va dunque operata per un verso sull’importo del compenso che risulta dall’eventuale adeguamento del compenso dell’amministratore alla rideterminazione in aumento del parametro di riferimento (indennità del Sindaco) e per altro verso va applicata distintamente per ogni compenso attribuito agli amministratori, emergendo ciò sia dal tenore letterale della norma sia dalla lettura sistematica della disposizione, che presuppone peraltro, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 725, della legge finanziaria 2007, limiti percentualmente distinti per la determinazione del compenso massimo spettante al Presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione.

Non può dunque essere condivisa una diversa interpretazione della norma, nell’applicazione della riduzione del 10%, che escluda da un lato il riferimento ai compensi effettivamente spettanti agli amministratori e che consenta dall’altro l’applicazione della riduzione sul totale dei compensi degli amministratori con distribuzione successiva in modo diverso della riduzione tra Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.

E’ quanto emerge dal parere n. 63 2011 della Corte dei conti per la Liguria.

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