Corte dei Conti – Piccoli comuni sono esclusi dai limiti al 20% del turn over

Gli enti locali non soggetti alle regole del patto di stabilità interno (comuni con meno di 5mila abitanti, ecc.) per poter assumere personale devono rispettare i seguenti vincoli: le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 e, congiuntamente, divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente. Si considerano quindi le cessazioni avvenute a decorrere dal 2004 (deliberazione sezioni riunite della corte dei conti n. 52/2010). Questi enti non sono, invece, soggetti all’ulteriore limite del 20% della spesa riferita al personale cessato nell’anno precedente (introdotto all’articolo 76, comma 7 del decreto legge 112/2008 dalla manovra correttiva 2010) che si applica agli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica.

La non riferibilità anche agli enti di minori dimensioni della norma contenuta nella seconda parte del novellato art. 76, comma 7 – sostengono i magistrati contabili – deriva dall’evidente contrasto logico e sistematico che si porrebbe attraverso un ulteriore limite, ex se alternativo allo specifico peculiare limite alle assunzioni, anche diversamente formulato (in quanto riferito alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute), contenuto nel comma 562, disposizione, che, come si è ampiamente detto, non risulta abrogata.

Si ricorda, infine, che sia i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia i  comuni con popolazione inferiore, sono soggetti al limite quantitativo di carattere generale, parametrato sull’incidenza massima che la spesa di personale può presentare rispetto alle spese correnti (soglia, già ritenuta valevole ora per tutti gli enti locali, siano essi soggetti o meno al Patto, che muta, in base al DL 78/2010, dal 50 al 40%).

L’interpretazione, che fa chiarezza su una questione densa di dubbi, emerge dalle deliberazioni delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 3/2011 e n. 4/2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA