Corte dei conti, pareggio e tempi di pagamento sotto la lente dei revisori sui preventivi

29 Luglio 2019
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di Vincenzo Giannotti

Le novità contenute nella legge di bilancio 2019 sono al centro delle nuove linee guida della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/2019e le linee guida) destinate ai revisori dei conti degli enti locali sul bilancio di previsione 2019-2021. Il 2019, infatti, è stato caratterizzato dal superamento del pareggio di bilancio, dai nuovi adempimenti sui tempi medi di pagamento e le anticipazioni di liquidità, dall’utilizzazione delle quote accantonate o vincolate negli enti in disavanzo, dall’aggiornamento della normativa sull’utilizzazione del Fondo pluriennale vincolato ormai adeguato al nuovo codice dei contratti. Superamento del pareggio di bilancio Preceduto dalle sentenze della Consulta, il legislatore si è adeguato, con la legge di bilancio 2019, al superamento del pareggio di bilancio per gli enti locali – a eccezione delle Regioni a statuto ordinario le cui regole partiranno dal 2021 – con la sostituzione della verifica di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. In altri termini, la nuova regola degli equilibri si attua attraverso la verifica del prospetto nel conto consuntivo (Allegato 10 del Dlgs 118/2011) contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all’esercizio, del quale è attualmente in itinere la rielaborazione a opera dell’undicesimo decreto correttivo al Dlgs 118/2011, ormai in fase avanzata di definizione. Pur essendo gli equilibri evidenziati nel solo rendiconto di gestione, la sezione delle Autonomie invita i revisori a una puntuale verifica anche in sede di bilancio di previsione. Si ricorda, infine, come esiste pur sempre una clausola di salvaguardia che opererà in presenza di andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea che demanda al Ministro dell’economia e finanze la presentazione di misure adeguate di contenimento della spesa. Utilizzo dell’avanzo di amministrazione A fronte di regole severe imposte dai giudici contabili sull’utilizzo di fondi accantonati, vincolati o destinati per gli enti in disavanzo, la legge di bilancio 2019 ha stabilito ora nuovi criteri. Infatti, gli enti che presentano un risultato di amministrazione positivo (voce A) ma negativo (voce E) nel prospetto A dell’allegato 10, potranno spendere la parte disponibile dopo aver sottratto il Fondo crediti dubbi e il Fondo anticipazioni di liquidità. Se dopo questa operazione il risultato dovesse risultare negativo, è in ogni caso consentito agli enti locali di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Tempi medi di pagamento e anticipazione di liquidità Per ridurre i tempi medi di pagamento e lo stock del debito, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una serie di premi e sanzioni. Gli enti virtuosi, che hanno pubblicato sui propri siti le informazioni richieste dalla normativa e sono in linea sia con il rispetto dei tempi medi di pagamento sia con la riduzione dello stock del debito, hanno la possibilità di accantonare nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità un valore pari all’80% rispetto all’85% previsto. Gli enti, invece, che non rispettino i tempi medi di pagamento e/o la riduzione dello stock del debito, dovranno accantonare, a partire dall’anno 2020, un «Fondo di garanzia debiti commerciali», sul quale non è possibile assumere impegni o effettuare pagamenti, la cui entità sale in modo progressivo rispetto al ritardo o all’entità dello stock del debito non ridotto. La sanzione viene raddoppiata per gli enti che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità pur avendo debiti scaduti al 31.12.2018 o che, pur avendola richiesta, non hanno pagato i debiti entro 15 giorni dall’erogazione delle risorse. La legge ha demandato ai revisori dei conti il ruolo di verifica, non solo delle misure organizzative attuate dall’ente locale per il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito, ma soprattutto sul fatto che i responsabili della spesa abbiano accertato preventivamente la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare e amministrativa (articolo 188 del Tuel). Fondo pluriennale vincolato Altro aspetto di rilevante importanza è rappresentato dalla formazione e conservazione del Fondo pluriennale vincolato a seguito delle modifiche al codice dei contratti (Dlgs 50/2016), essendo consentito ora, rispetto al passato, di poterlo conservare in presenza di un reale sviluppo del programma di spesa. Infatti, sarà possibile conservarlo solo qualora l’ente dimostri effettiva volontà di completare l’opera pubblica e dimostri un suo effettivo avanzamento.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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