Non è più rinviabile – ha evidenziato la Corte – una riforma del sistema di riscossione coattiva nazionale dei tributi, dei contributi e delle entrate locali improntata a logiche manageriali, in grado di superare l’approccio formale dell’Agente della riscossione e puntare su una gestione efficiente ed efficace, nel rispetto del principio di compartecipazione alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva del singolo, nonché di quelli d’imparzialità e buon andamento della P.A.
È stato inoltre sottolineato il ruolo che verrà svolto dal Pnrr, osservando che la P.A. potrà accrescere le proprie potenzialità nel rispetto dei modi e dei tempi stabiliti per ciascuna delle opportunità offerte dal Piano stesso, garantendo il necessario monitoraggio degli investimenti programmati.
Nel dettaglio la Corte dei Conti ha evidenziato che fino all’anno 2006 la riscossione era affidata in concessione a 38 società private, in prevalenza istituti bancari, che operavano in diversi ambiti territoriali. Con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, la riscossione è stata ricondotta in mano pubblica, attraverso la costituzione di Riscossione S.p.a., poi rinominata Equitalia S.p.a., alla quale – in data 1° ottobre 2006 – è stato affidato il servizio pubblico della riscossione in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia.
Il decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito in legge n.225/2016) ha fornito una prima risposta all’esigenza di riformare la gestione della riscossione coattiva delle entrate pubbliche per una maggiore razionalizzazione dell’attività, svolta da una pluralità di soggetti con l’inevitabile sovrapposizione di ruoli che comprometteva l’auspicato approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini, si è provveduto con il trasferimento delle funzioni di Equitalia all’Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER).
I risultati della riscossione hanno registrato un progressivo incremento negli anni successivi al superamento del regime di affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati, passando da una media di circa 3 miliardi all’anno nel periodo 2000-2005, quando la riscossione era affidata a soggetti privati, ad una media annuale di circa 7,5 miliardi del periodo Equitalia (2006-2016) , ed a 9,13 miliardi del periodo successivo alla costituzione di ADER (2017-2021).
Successivamente, l’esigenza di attuare un sistema che consentisse l’accentramento in un unico gestore dell’attività di accertamento e riscossione – in aderenza agli analoghi sistemi adottati dai principali Paesi UE (c.d. sistema monistico) – ha condotto il legislatore all’emanazione della legge n. 234/2021 con cui sono state apportate rilevanti modifiche in tema ordinamentale – attribuendo all’Agenzia delle Entrate, titolare della funzione di riscossione, l’indirizzo operativo e il controllo delle attività svolte dall’ADER – e in tema di remunerazione del servizio, eliminando gli aggi di riscossione. Tale riforma, sia pur rilevante, per la Corte dei Conti risulta suscettibile di ulteriori miglioramenti alla luce della necessità di migliorare la performance di riscossione del sistema, rendendo credibile, efficace e tempestiva l’azione stessa, pur tenendo conto delle esigenze specifiche dei debitori.
La razionalizzazione del sistema di riscossione risulta, inoltre, funzionale alla gestione del magazzino dei crediti – assurto all’importo di € 1.099 miliardi – con cui entra in diretta correlazione rappresentandone la principale fonte di alimentazione, laddove l’azione di riscossione non giunga a termine in tempi sostenibili. Risulta, quindi, non ulteriormente rinviabile una riforma del sistema della riscossione coattiva nazionale dei tributi, dei contributi e delle entrate locali diretta a realizzare una vera e propria “rivoluzione manageriale”, che, nel rispetto dei principi costituzionali di compartecipazione alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art.53 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità (art.97, comma 2 Cost.), renda concretamente possibile all’Agente della riscossione superare un approccio meramente formale e puntare ad una gestione del processo di riscossione orientata ai principi di efficienza ed efficacia.
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