di Alberto Barbiero
La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 70/2020 Gli enti locali devono organizzare un efficace sistema di controllo sulle società partecipate e sulle loro dinamiche operative per evitare che una cattiva gestione determini conseguenze sul bilancio dell’amministrazione. LaCorte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, con la deliberazione n. 70/2020chiarisce come il quadro normativo che disciplina le relazioni tra gli enti e le loro partecipate comporti riflessi immediati e rilevanti delle criticità gestionali delle società sui bilanci degli enti soci. I magistrati contabili hanno preso in esame il caso di una società costituita per la valorizzazione del patrimonio di un Comune che è stata posta in liquidazione per via dell’impossibilità di realizzare efficacemente le proprie attività, a causa della crisi del settore immobiliare. Nel corso della procedura, la società, riuscendo a realizzare solo alcune operazioni di modesto importo, si è trovata in una situazione caratterizzata da una crescente tensione finanziaria, nella quale il Comune socio unico è intervenuto prima con una serie di anticipazioni di liquidità sia con l’accollo di un mutuo chirografario. In questo quadro l’amministrazione si è trovata con molti crediti nei confronti della società, necessariamente ricondotti tra i residui attivi e interamente coperti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, tuttavia recedenti (in quanto chirografari) rispetto ad altri in una procedura di fallimento, tanto da indurre lo stesso ente a indirizzare la società verso una procedura di gestione del sovraindebitamento. La Corte dei conti focalizza l’attenzione sulla situazione di estrema criticità, evidenziando come alla liquidazione non possa che seguire lo scioglimento della società, dovendo pervenire l’ente a una dismissione indispensabile per poter rientrare nella piena disponibilità dei beni immobili a suo tempo ceduti alla società stessa ed evitare di compromettere il proprio bilancio con reiterati versamenti per ripianare le perdite dell’organismo partecipato. I magistrati contabili, infatti, chiariscono che l’articolo 21 del Dlgs 175/2016 prevede che, qualora una società partecipata presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo (adempimento curato dall’ente). Si crea quindi una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. La pronuncia precisa che il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi, ma al tempo stesso chiarisce che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi delle partecipate, non comporta l’insorgenza a carico dell’ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di quelle perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Inoltre, la Corte dei conti ribadisce che pur in presenza degli accantonamenti, il soccorso finanziario nei confronti di una società partecipata permane del tutto precluso allorché questa versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio in uno spazio temporale limitato (tre anni consecutivi), come stabilito dall’articolo 14, comma 5 dello stesso Tusp. Ogni amministrazione locale, pertanto, deve monitorare attentamente anche le procedure di liquidazione delle società e porre in essere tutte le misure che facilitino la loro conclusione per arrivare allo scioglimento della partecipata al fine di evitare che il protrarsi infruttuoso della situazione di crisi della medesima determini ulteriori riflessi negativi e pregiudizievoli sulla gestione finanziaria dell’ente, con danni diretti sul bilancio, dei quali possono essere chiamati a rispondere tutti coloro che anche con comportamento omissivo hanno contribuito a determinarlo. Per prevenire simili situazioni, pertanto, gli enti locali devono organizzare un sistema di controlli sulle società partecipate che sia realmente efficace e che focalizzi l’attenzione sulle problematiche gestionali, anche facendo leva sugli strumenti definiti dal Dlgs 175/2016 (come il programma degli indicatori di crisi aziendale).
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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