Senza aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le risorse confluiscono nell’avanzo disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale.
La progettazione di lavori pubblici si articola in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
L’articolo 26 del Dlgs 50/16 stabilisce prima dell’avvio della procedura concorsuale l’obbligo di validazione del progetto posto a base di gara. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve fare riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle controdeduzioni del progettista. La verifica deve accertare tutti gli aspetti, dalla completezza della progettazione e del quadro economico ai tempi di ultimazione dell’opera passando per la sicurezza e l’adeguatezza dei prezzi. Bando e lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi della validazione del progetto.
Sui provvedimenti relativi alle spese di investimento è necessario che l’attestazione di copertura finanziaria indicahi gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. La questione è già entrata nei questionari al rendiconto 2017 che i revisori dovranno inviare alla corte nelle prossime settimane.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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