La revisione allunga i tempi per conservare le somme destinate ai lavori pubblici Condizione decisiva è che siano partiti gli affidamenti per la progettazione
Snellimento delle rilevazioni contabili e accelerazione delle fasi di realizzazione degli investimenti. Sono le novità dei lavori della Commissione Arconet sui principi contabili della competenza finanziaria che approderanno nell’ottavo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile. Il focus è puntato sugli investimenti e quindi sui criteri di accantonamento al fondo pluriennale vincolato. Le novità prevedono un allentamento dei vincoli per il mantenimento, a fine esercizio, dell’accantonamento a fondo pluriennale vincolato di spese di progettazione esterna (concernenti il livello minimo) di importo pari o superiore alla soglia di 40mila euro non ancora impegnate, a condizione che siano state attivate le procedure di affidamento.
La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate sarà inoltre possibile se la spesa per lavori pubblici di valore superiore a 100mila euro risulterà inserita nel programma triennale e saranno attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In alternativa a quest’ultima condizione, occorrerà dimostrare l’impegno di alcune spese del quadro economico dell’ intervento inserito nel programma triennale. Deve però trattarsi di spese relative all’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, alla bonifica di aree, all’abbattimento delle strutture preesistenti, o connesse alla viabilità di accesso al cantiere, o all’allacciamento ai pubblici servizi, o comunque indispensabili alla controparte contrattuale per eseguire l’intervento.
Novità anche sul fronte della registrazione contabile del livello minimo di progettazione, che potrà avvenire prima della previsione di stanziamento dell’opera, a condizione che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone anche le forme di finanziamento.
A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del Dlgs 50/16, gli interventi potranno essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione. L’inserimento di un intervento nel programma triennale consentirà l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.
Con l’avvio del procedimento di spesa sarà possibile prenotare i relativi stanziamenti, che saranno via via impegnati, nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, dopo la stipula dei contratti per le fasi di progettazione successive al minimo o per realizzare l’intervento.
I principi di registrazione contabile degli interventi del programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche in caso di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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