La legge di conversione del d.l.135/2018 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato modificato con diversi emendamenti approvati in prima lettura dal Senato e trasmessi per l’approvazione finale alla Camera dei deputati che dovrà approvare in via definitiva la legge di conversione entro e non oltre il 12 febbraio 2019. In considerazione dei tempi ristretti, non si prevedono al momento ulteriori modifiche da parte della Camera, pena il rinvio in seconda lettura al Senato con il rischio di decadenza del decreto stante i ristretti termini della sua approvazione in legge.
Qui di seguito sono state pertanto evidenziate le norme di maggior impatto per gli enti locali dagli emendamenti approvati dal Senato, riassunti in una tabella con il testo e i relativi commenti preliminari.
Art.11-bis
Commi |
Oggetto | Testo | Note di commento |
1 | Gestione associata piccoli comuni | Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre2018, n.108, all’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: “30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”. | Viene prorogato dal 30/06/2019 al 31/12/2019 il termine per l’obbligatoria gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Tale slittamento dei termini è dovuto essenzialmente alla conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. Si tratta dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ridotti a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. Restano esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia. |
2 | Posizioni organizzative enti privi di dirigenti | Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quatere 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i comuni privi diposizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 eseguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario | I comuni privi di dirigenti possono incrementare la retribuzione di posizione e di risultato, fino ai limiti massimi previsti dal CCNL del 21/05/2018 Funzione locali, riducendo le proprie capacità assunzionali pari alla differenza tra il valore complessivo delle posizioni organizzative corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e quella in cui tale incremento viene disposto. le capacità assunzionali per l’anno 2019 sono pari al 100% del valore economico delle cessazioni avvenute nell’anno 2018, alle quali andranno aggiunti gli eventuali resti assunzionali non utilizzati nel triennio precedente, pari agli importi delle cessazioni, degli anni 2017, 2016 e 2015, non utilizzate
Vanno, inoltre, rispettati i seguenti ulteriori vincoli: · La spesa complessiva del personale non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (comma 557-quater dell’articolo 1 della legge 296/2006) ovvero, per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, alla spesa sostenuta nell’anno 2008 (comma 562 della legge finanziaria 2007); · il mantenimento degli equilibri di parte corrente della maggiore spesa iscritta a bilancio.
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3 | Ristrutturazione debito enti locali | È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell’andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese. | Viene costituito un tavolo tecnico presso il MEF per la formulazione di proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali. Le proposte dovranno essere formulate in modo da non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno tener conto della durata delle posizioni debitorie e dell’andamento degli attuali tassi di interesse praticati “nel mercato del credito rivolto agli enti locali”. |
4 | Proventi alienazioni immobili | Al primo periodo del comma 866 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2017, n.205, le parole: “Per gli anni dal 2018 al 2020” sono soppresse. esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 | Viene data la possibilità agli enti locali, cui la precedente norma ne limitava l’utilizzo al solo periodo 2018-2020, in via permanente di poter utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. |
5 | Fondo contenziosi calamità naturali | All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l’anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,ed entro il 20 dicembre 2019 per l’anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali,da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente”. |
Si prevede un differimento dei termini al 20/12/2019 (rispetto al termine del 31/03/2019) per la comunicazione da parte degli enti locali della presenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. le richieste siano soddisfatte per l’intero importo delle spese (e non già per un massimo del 90% delle stesse).
Si ricorda come sia stato istituito presso il Ministero dell’Interno una dotazione finanziaria pari a 20 Milioni di euro per il periodo 2016-2019. |
6 | Ripartizione disavanzo per stralcio crediti fino al 2010 | I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione | Il decreto fiscale (d.l. n.119/2018) ha disposto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il disavanzo generato da tale stralcio dei residui attivi in bilancio, al netto della quota accantonata al FCDE, potrà essere ripartito in un numero massimo di cinque annualità. |
7 | Anticipazione di liquidità | Al comma 855 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n.145, le parole: “entro il termine del 15 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 30 dicembre 2019” | La legge di bilancio 2019 ha previsto (art.1, comma 855) la restituzione dell’anticipazione di liquidità entro il 15/12/2019 mentre tale data con questo intervento è stata spostata al 30/12/2019. |
8 | Rimborso passaggio IMU-TASI | Dopo il comma 895 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n.145, sono inseriti i seguenti:
“895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2017. 895-ter. All’onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede: a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255;b)quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;c)quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze” |
La legge di bilancio 2019 (art.1, comma 892) ha disposto l’assegnazione ai comuni interessati di un contributo nell’importo complessivo di 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. La quota attribuita ai comuni è pari in proporzione alla quota versata negli anni 2018 e 2017 dove la somma era pari a 300 Milioni di euro e sarà distribuita dal Ministero dell’Interno.
Non è chiaro se l’incremento disposto di 110 Milioni di euro per il solo anno 2019, sia da considerare un contributo libero nella sua utilizzazione, ovvero soggetto alla stessa destinazione vincolata. |
16 | Monitoraggio OO.PP. | Il comma 895 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n.145, è abrogato. | Il comma 895 della legge di bilancio 2019 prevedeva che “Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019»”. Si ricorda come il D.Lgs. n. 229/2011 prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse
Con l’abrogazione di tale comma viene meno il vincolo di destinazione a spese di investimento, mentre resta immutata la destinazione per le manutenzioni ordinarie da iscrivere anche nella parte corrente del bilancio di previsione. Resta, in ogni caso, il rischio di perdita del contributo in mancanza di spesa sostenuta per le finalità cui lo stesso è destinato nell’anno di attribuzione. |
17 | Incremento fondi per videosorveglianza | Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5,comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n.14 del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno2019. | La disposizione incrementa le risorse finanziarie destinate ai Comuni per l’istallazione dei sistemi di videosorveglianza per un importo complessivo di 20 Milioni di euro per l’anno 2019, portando ora l’importo complessivo per l’anno 2019 a 45 Milioni di euro. Infatti, con il d.l. n.14 del 2017 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mentre con il successivo D.L. n.113 del 2018 tale autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022. |
19 | Presentazione domande e ripartizione risorse per videosorveglianza | Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 dell’articolo 35-quinquiesdeldecreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, relativamente agli anni 2020, 2021 e2022. | La norma stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto delle risorse destinate al finanziamento di sistemi di videosorveglianza che sono definite, dal Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento. |
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