La Corte dei conti del Veneto (delibera n.174/2020) tra i vari rilievi e le irregolarità contabili ha concentrato la sua attenzione sugli equilibri finanziari condotti dal responsabile finanziario, nonché sui tempi medi di pagamento particolarmente elevati.
Equilibri finanziari
Il Collegio contabile prende atto delle indicazioni dell’Organi di revisione contabile che ha dichiarato come il Responsabile del Servizio Finanziario non abbia adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.
Tra le altre criticità, il Collegio contabile ha rilevato come in tale contesto l’accensione di nuovo indebitamento in presenza di una forte rigidità della spesa (prestiti rimborsati + spesa per il personale / entrate correnti), pari al 40% ed in costanza del piano di rientro triennale per il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
Sul punto la Sezione non può che richiamare i principi contabili di congruità e di prudenza ex D. Lgs. 118/2011, All. 1, attesa la vigenza dello strumento rimediale ex art. 188, comma 1, terzo periodo, D. Lgs. 267/2000.
Tempestività dei pagamenti
Il Collegio contabile ricorda, in merito alla tempestività dei pagamenti, che a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell’obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del TUEL – in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica -si pone, fra le altre misure, in un’ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dal citato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell’ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.
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