Contributi Pa, partecipate fuori dalla trasparenza

il sole24ore
6 Maggio 2019
Modifica zoom
100%

In Nota integrativa solo le erogazioni da enti e società controllate
Con il decreto crescita arriva il chiarimento sul significato dei commi 125 e seguenti della legge 124/2017, destinato a trovare applicazione con i bilanci societari al 31 dicembre 2018. La norma chiedeva di inserire nella nota integrativa delle imprese le «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere» nel caso di vantaggi economici superiori ai 10mila euro provenienti da Pa e società a partecipazione pubblica, perfino se quotate. Peraltro, secondo il vecchio testo, «l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente».

La norma aveva suscitato molti dubbi interpretativi a fronte della palese distanza tra finalità enunciata, cioè la trasparenza delle sole erogazioni liberali, e il tenore letterale della norma, che parlava invece di «vantaggi economici di qualunque genere». Da qui le interpretazioni restrittive di Utilitalia (circolare n. 01283/GL), Assonime (circolare 5/2019) e del Cndcec (Informativa sui contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati, marzo 2019).

A suscitare più di un dubbio, però, restava la lettera della norma (Sole 24 Ore del 1° aprile). Il decreto crescita riscrive i commi 125-129 della legge 124/2017, dando alcune certezze interpretative in più e anche qualche novità. Iniziamo con i chiarimenti. Il primo, fondamentale, è che dovranno essere date informazioni solo in merito a «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati» da parte di Pa e società controllate, escluse le quotate.

Il secondo riguarda la decorrenza della norma, perché il nuovo comma 125 esplicita l’entrata in vigore dall’esercizio 2018, quindi con i bilanci ora in approvazione. Il vecchio testo faceva invece generico riferimento all’anno 2018.

Il terzo punto è la competenza delle operazioni da presentare in nota integrativa. Sono infatti solo quelle effettivamente erogate, e quindi il criterio da adottare è quello di cassa.

Andiamo alle novità. La prima riguarda l’esclusione delle mere partecipate e delle società quotate, oggi non più ricomprese tra i soggetti destinatari dell’obbligo informativo grazie all’esplicito rinvio a quanto disposto dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013, scelta peraltro logica e coerente con il regime generale della trasparenza.

Un’altra novità riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Queste dovranno fornire le informazioni relative alle sovvenzioni solo nel proprio sito, entro il 30 giugno.

Ultima importante previsione riguarda le sanzioni, che decorrono solo dal 2020 e vengono sensibilmente attenuate: sono pari all’1% di quanto ottenuto con un minimo di 2mila euro, oltre all’obbligo di pubblicazione (si immagina sul sito internet, essendo il bilancio ormai approvato). Solo in caso di inerzia nella pubblicazione, trascorsi 90 giorni, verrà richiesta la restituzione integrale dell’importo.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento