Contributi a imprese e ritenuta a titolo di acconto: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

27 Settembre 2021
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I contributi in conto esercizio erogati ad imprese per fini diversi dall’acquisto di beni strumentali sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4%: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 586/2021, pubblicata lo scorso 15 settembre.
Come è noto, l’art. 64 del d.P.R. n. 600/1973 definisce sostituto d’imposta “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.
Al riguardo, l’art. 23 del medesimo decreto ricomprende tra i sostituti d’imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell’art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – d.P.R. n. 917/1986); in particolare, detto art. 73, nell’elencare i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), annovera sia gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, sia gli enti che non svolgono, in modo esclusivo o principale, detta attività (commi 1, lettere b) e c), e comma 2).
Relativamente all’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, l’art. 28 del d.P.R. n. 600/1973, al comma 2, dispone che le “regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
La ritenuta a titolo di acconto, come noto, costituisce un’anticipazione dell’imposta dovuta dal soggetto e non un ulteriore onere fiscale a carico di quest’ultimo, il quale potrà recuperare la ritenuta d’acconto subita sul contributo percepito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, riducendo l’IRES dovuta, ovvero generando un credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, oppure da chiedere a rimborso.
La norma individua esattamente i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute, fissa le seguenti condizioni:

– il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
– i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

In relazione ai destinatari del contributo, la norma, come già precisato in precedenti documenti di prassi, ha voluto riferirsi con il termine “imprese” sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa (cfr. risoluzioni del Ministero delle Finanze 8 maggio 1980, n. 8/531 e 5 giugno 1995, n. 150, nonché risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E e 4 agosto 2004, n. 108/E).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, il citato art. 28, al secondo comma, stabilisce solo un limite negativo, assoggettando, in via generale, alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del 4% qualsiasi forma di contributo, ad eccezione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali. La norma, in sostanza, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle Regioni, Province, Comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali.

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