di Andrea Mascolini
Ammessa la facoltà di rinnovo di un contratto ma soltanto con la stessa durata di quello principale o inferiore e alle medesime condizioni. Sono questi alcuni chiarimenti dati dal ministero delle infrastrutture con tre pareri del servizio giuridico in tema di rinnovo contrattuale. Nel parere n. 907 una stazione appaltante aveva chiesto se fosse possibile effettuare una gara con procedura negoziata per il servizio di pulizie, tramite la pubblicazione di una RdO Mepa (richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione) per un importo annuale minimo (circa 5 mila euro) con possibilità di rinnovo dello stesso, a insindacabile discrezione della stazione appaltante (Sa) da esercitare entro fine anno, per il successivo triennio (4 in totale) per un importo a base di gara dell’RdO pari alla soglia Ue.
In altre parole, si chiedeva se fosse dirimente il superamento del limite massimo previsto per rientrare nella soglia comunitaria. Il mnistero delle infrastrutture si è espresso in senso negativo: il rinnovo non può avere una durata complessiva superiore a quella del contratto originario, come chiarito che nei bandi tipo n. 1 e 2 dell’Anac al punto n. 4.2. Il servizio giuridico del dicastero di Porta Pia ha ricordato che il rinnovo può avvenire solo alle medesime condizioni del contratto iniziale e che la clausola che consente il rinnovo deve essere espressamente inserita nei documenti di gara e nel contratto. In questo caso il valore complessivo dell’appalto deve tenere conto anche del rinnovo. Il responso affermativo del ministero è arrivato in relazione ad altra richiesta concernente proprio il parere 907 e cioè se fosse possibile effettuare una procedura negoziata tramite RdO Mepa per il biennio 2022/2023 con valore a base di gara pari a 107 mila euro + Iva con eventuale opzione di rinnovo per il biennio successivo a insindacabile discrezione della Sa; valore massimo complessivo dell’appalto pari a 214 mila euro + Iva ossia il limite massimo stabilito dalla soglia comunitaria.
In questo caso il ministero si è espresso positivamente in relazione alle precedenti motivazioni. In un successivo parere (n. 942) è stata posta la più generale questione di legittimità della previsione nei bandi di gara dell’opzione di rinnovo per una durata superiore al contratto da rinnovare, nonché la possibilità di prevedere più rinnovi successivi, fermo restando il limite novennale di cui all’art. 12 del R.D. n. 2440/1923. Il ministero, dopo avere premesso che il rinnovo non viene disciplinato espressamente nel Codice ma che è possibile rinvenire un suo richiamo decontestualizzato all’interno dell’articolo 35, ha affermato che la facoltà di rinnovare un contratto pubblico, alle medesime condizioni del contratto originario, è prevista nel bando tipo n. 1/2017 approvato dal consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017. Ciò posto, con specifico riferimento a quanto richiesto, il ministero previsa che il rinnovo debba avere la stessa durata del contratto principale o, in alternativa, una durata inferiore. Il rinnovo, infatti, si sostanzia nella riedizione del rapporto pregresso, alle stesse condizioni del contratto preesistente. Si precisa che tale facoltà dovrà essere esplicitata negli atti di gara ed il relativo importo dovrà essere computato nel valore complessivo stimato dell’appalto.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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