di Andrea Mascolini
La proroga dei contratti pubblici cosiddetta tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.
È quanto ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 576 del 28 luglio 2021 in relazione ad una procedura di affidamento dei servizi di supporto alla gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche di presidi ospedalieri in Puglia. Nella fattispecie esaminata dall’Anac in sede di vigilanza, a seguito della scadenza del contratto di supporto avvenuta il 13 gennaio 2018 (considerando l’opzione di prolungamento per il 5° anno) l’amministrazione sanitaria aveva fatto ricorso ad una serie di proroghe tecniche attraverso le quali la stessa società ha continuato a svolgere il servizio fino al 13 aprile 2021. Le proroghe erano state motivate dalla necessità di non interrompere l’erogazione del servizio e erano state strettamente connesse con i tempi dell’espletamento della gara regionale indetta dal soggetto aggregatore della Regione Puglia. L’Autorità ha ricordato che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 introdotto perché «la proroga ed il rinnovo si traducono in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento». È invece possibile ricorrere alla proroga cosiddetta tecnica diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, prevista dall’articolo 106, comma 11 del codice appalti.
Si tratta però di una possibilità che la stessa Anac ha definito a «carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro». In altre parole, devono esistere ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente. E, inoltre, la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga e l’amministrazione non deve essere responsabile di ritardi nell’avvio della nuova gara. Nel caso di specie, invece, le diverse proroghe effettuate anche a valle del 2018 erano state eseguite in carenza di una specifica previsione contrattuale al riguardo, nonché in forma retroattiva, e, peraltro, ad affidamento già scaduto.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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