Il rito abbreviato
Al responsabile finanziario cui la Procura ha contestato una irregolare tenuta della gestione contabile, finalizzata ad alterarne gli esiti e distrarre risorse pubbliche, ha formulato istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio a mezzo pagamento della somma pari al 30% del danno contestato.
La Procura erariale si è espressa positivamente sulla richiesta di definizione con rito abbreviato, ma mediante il pagamento di una somma pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata con l’atto di citazione, relativa alla voce di danno contestato a titolo di colpa grave.
Il Collegio contabile, mediante apposito decreto, ha provveduto disponendo il pagamento di una somma pari al 30% del danno contestato dalla Procura regionale a titolo di colpa grave a favore del Comune nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto alla parte convenuta.
Il convenuto ha prodotto copia della disposizione di pagamento in favore del Comune e, quest’ultimo, ne ha accertato l’adempimento.
La sentenza
Precisa il Collegio contabile come, l’art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile (D.lgs n. 174/2016) ha previsto che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”. In questo caso, il Collegio contabile con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere accettata, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata. La normativa, infine, prevede che una volta accettata e versata la somma, il convenuto non avrà più la possibilità di impugnare la sentenza.
Avendo il convenuto dimostrato il versamento della somma richiesta nel precedente decreto, con relativa verifica della quietanza rilasciata dal Comune, definisce con sentenza il giudizio. Nel caso di specie, al convenuto sono state addebitate le spese di lite secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.
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