di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi – 15/09/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l
Il termine, in scadenza oggi, non va comunque considerato perentorio. Nessuna sanzione
I responsabili finanziari presentano il bilancio tecnico
Entro oggi i responsabili finanziari degli enti locali devono presentare il bilancio tecnico 2024-2026. Lo prevede l’allegato 4/1 al dlgs 118/2011, come modificato dal recente dm 25/7/2023. Ma il termine non è da considerarsi perentorioe il suo mancato rispetto non comporta sanzioni né per i ragionieri né per gli enti. Fanno eccezione gli enti di piccola dimensione e quelli che hanno attribuito la gestione del servizio, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una unione di comuni, per i quali la scadenza è fissata al prossimo 30 settembre. In tutti i casi, il bilancio tecnico è definito come “bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata” ed è costituito da:
a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entratee delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
b) l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (Peg). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati;
c) (eventualmente) i dati contabili della nota di aggiornamento al Dup, se risulta la necessita’ di integrare o modificare il Dup.
Si tratta evidentemente del contenuto minimo, che può essere opportunamente integrato dal responsabile del servizio finanziario con tutti gli ulteriori dati ritenuti necessari, come ad esempio una previsione circa altri eventuali fondi da accantonare, come il fondo contenziosoo il fondo garanzia debiti commerciali. Il bilancio tecnico deve essere corredato dalle necessarie informazioni contabili ovvero:
a) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del Peg dell’esercizio precedente (dati di competenza e di cassa);
b) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del Peg in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio);
c) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del Peg successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio);
d) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell’ente relativi all’esercizio successivo al bilancio in corso di gestione.
L’individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario. Come detto, le scadenze non sembrano perentorie.
Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. In tali casi, quindi, dal 1° gennaio si aprirebbe non l’esercizio provvisorio, ma il regime ancora più restrittivo definito gestione provvisoria, che comporta la quasi totale paralisi dell’attività degli enti.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 15 settembre 2023.
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