Contenzioso tributario: da luglio 2023 giudice monocratico per liti fino a 5.000 euro

Per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023 la competenza del giudice tributario monocratico viene estesa alle controversie fino a 5.000 euro e non più 3.000 euro. Lo stabilisce il decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13.

1 Marzo 2023
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Per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023 la competenza del giudice tributario monocratico viene estesa alle controversie fino a 5.000 euro e non più 3.000 euro. Lo stabilisce il decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 (c.d. decreto per l’attuazione del PNRR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24/2/2023.

Com’è noto la legge n. 130 del 31 agosto 2022(avente ad oggetto “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”), in vigore dal 16 settembre 2022, ha introdotto diverse novità in materia di contenzioso tributario tra cui l’istituzione delle nuove Corti tributarie (le commissioni tributarie provinciali e regionali si sono trasformate in corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), l’ammissione della prova testimoniale, la precisazione dell’onere della prova sempre a carico dell’ente impositore, l’incentivazione della conciliazione (che potrà essere proposta dalla corte tributaria), la rivisitazione della procedura di reclamo mediazione (con aumento di responsabilità per il funzionario preposto) e la previsione di un giudice monocratico per le cause fino a 3.000 euro relativamente ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023.

L’importo di 3.000 euro è coincidente con il limite di valore entro cui il contribuente può difendersi in proprio.

Ora tale limite viene innalzato a 5.000 euro per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023 (si veda l’art. 41 del d.l. 13/2023), mentre fino a tale data resterà valido – per l’individuazione della competenza del giudice monocratico – l’importo di 3.000 euro della controversia.

Al riguardo si ricorda che per valore della lite si intende solo l’imposta, esclusi sanzioni ed interessi. Se l’oggetto del contendere è un atto di irrogazione delle sanzioni, l’importo della lite è pari al valore delle sanzioni. Sono comunque escluse le controversie di valore indeterminabile.

Si ricorda inoltre che davanti al giudice unico dal 1° settembre 2023 le udienze si terranno esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso “per comprovate ragioni” la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di trattazione in pubblica udienza e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. Nel caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.

L’innalzamento dell’importo a 5.000 euro può essere considerata una novità di rilievo per i tributi comunali, considerato che la stragrande maggioranza delle controversie saranno trattate da un giudice tributario monocratico.

Tra le altre novità introdotte dal D.L. 13/2023 si segnala quella riguardante la definizione dei giudizi pendenti in Cassazione, prevedendo il deposito di un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione con l’indicazione dei relativi versamenti, senza più attendere il provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia.

Per le definizioni previste dalla legge n. 130/2022 il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, mentre per le definizioni di cui alla legge n. 197/2022, in scadenza al 30 giugno, il deposito avverrà entro il 31 luglio 2023.

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