Contabilizzazione fondi UE. La Commissione ARCONET modifica il principio contabile

27 Luglio 2016
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A seguito delle richieste sulla corretta procedura di contabilizzazione dei fondi comunitari, la Commissione ARCONET con propria decisione, nella riunione del 01/06/2016, ha proceduto alla modifica (evidenziate in grassetto) del principio applicato alla contabilità finanziaria nel modo seguente:

3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto.

Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti ([1]), comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l’importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell’ammontare dell’impegno delle correlate spese correnti.

Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta: ………………..

  1. I servizi per conto terzi e partite di giro

7.1 Definizione.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. ……………………………………………..

Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

– le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;

– le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;

– i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;

– le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE:

– le Amministrazioni titolari di programmi comunitari ([2]), che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E’ infatti evidente che l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi comunitare” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. – Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”, definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (leadpartner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro. Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi”, i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come “Contributi da UE”, gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come “Contributi dall’ente capofila” (ad esempio “Contributi da Regione”, se la Regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare.

 

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[1] Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi” (in tali casi l’entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1.

[2] Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l’attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l’Autorità di gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.). L’attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell’Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l’Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.

 

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