Dall’esame dei bilanci di un ente locale sono state rilevate diverse criticità ed in particolare, il non corretto accantonamento al FCDE, l’errata contabilizzazione del fondo cassa economale e, infine, il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali. Le criticità sono state rilevate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n.300 depositata il 9 ottobre 2019.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Premette il Collegio contabile veneto come in sede di bilancio di previsione l’accantonamento in conto competenza al FCDE (rappresentato da uno stanziamento di spesa non impegnabile) fa riferimento agli accertamenti di competenza e al potenziale incremento di rischio dovuto alla competenza stessa, mentre il FCDE costituito a rendiconto (quale accantonamento sul risultato di amministrazione) fa riferimento alle somme già accertate nei diversi cicli di bilancio e rimaste ancora da riscuotere, ovvero i residui. Nel bilancio di previsione si evince un accantonamento insufficiente chiudendo nella verifica degli equilibri di bilancio con un saldo a pareggio (zero), pertanto senza ulteriori margini per uno stanziamento al FCDE, che di fatto viene dichiarato dalla stessa Amministrazione comunale “insufficiente”. Secondo i giudici contabili veneti, il principio contabile prevede la possibilità di destinare “L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, (…) alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”; tuttavia, non sembra questa la casistica da poter applicare al comune.
Anticipazioni all’economo
Dalla verifica nell’anno 2018 risultano accertamenti/riscossioni ed impegni/pagamenti, rispettivamente al titolo VII dell’entrata e al titolo V della spesa, per € 15.493,71 a titolo di anticipazioni di tesoreria, pur dichiarando nel relativo punto del questionario (1.2.3.1) che “L’anticipazione è stata autorizzata ma mai utilizzata”. Sul punto rileva il Collegio contabile, trattandosi di “cassa economale”, si invita l’Amministrazione comunale alla corretta applicazione di quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale al punto 7.1 – I servizi per conto terzi e partite di giro – stabilisce che “In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale …” e non tra le anticipazioni di tesoreria, come invece avvenuto per il Comune.
Comunicazioni piattaforma crediti commerciali
Sulla base delle risultanze del questionario è stato riscontrato che l’Amministrazione comunale “ha allegato al rendiconto l’attestazione contenente l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Manca l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini”, nonché non risultano effettuate le periodiche comunicazioni nella piattaforma elettronica pur in presenza di fatture pagate oltre i 30 giorni dalla loro scadenza, come previsto dall’art. 7-bis, commi 4 e 5 del D. L. n. 35/2013. Sul punto il magistrato istruttore ha formulato apposita richiesta istruttoria. L’Amministrazione comunale ha precisato che “per gli esercizi successivi l’Ente si è adeguato alle disposizioni di legge”. Pur riscontrando che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti desunto sia al punto 1.8.3 del questionario che tra gli allegati del rendiconto (sito istituzionale dell’Ente- Amministrazione Trasparente – Bilanci) è per l’anno 2016 di 20,51 giorni, si rileva che nel 2016 non sono state correttamente attuate, da parte del Comune, le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013 sopra dettagliate.
Conclusioni
In base all’accertamento delle sopra indicate criticità il Collegio contabile evidenzia che le stesse sono suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili. In considerazione dei rilievi evidenziati il Comune ha l’obbligo di procedere alla pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013 sul proprio sito istituzionale.
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